COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 21 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 181/A A.S.D. WISSER CLUB (PA) avverso squalifica del calciatore capitano Esposto Bertino Francesco sino al 10/04/2018 – gara Allievi provinciali Palermo Gir.C Wisser Club/Città di Cinisi del 07/04/2013 – C.U. 46 PA del 11/04/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 21 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 181/A A.S.D. WISSER CLUB (PA) avverso squalifica del calciatore capitano Esposto Bertino Francesco sino al 10/04/2018 – gara Allievi provinciali Palermo Gir.C Wisser Club/Città di Cinisi del 07/04/2013 – C.U. 46 PA del 11/04/2013 La A.S.D. Wisser Club, in persona del suo Presidente pro tempore, con reclamo inviato a mezzo raccomandata del 17/04/2013, pervenuto al C.R.S. il 18/04/2013, impugna il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo. All’udienza odierna il difensore della reclamante ha insistito nell’accoglimento del proposto reclamo. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in questione è relativa all’ultima giornata del campionato provinciale Allievi e pertanto rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali, come pubblicato sul C.U. n° 119/A della F.I.G.C. e più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali regionali a partire dal C.U. n° 301 del 22/01/2013. In ragione di quanto sopra i reclami relativi ai procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare. Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. 46 PA del 11/04/2013, conseguentemente il reclamo doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 13/04/2013. In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 62,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it