COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 21 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 189/A F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica per otto gare del calciatore Sig. Calistro Davide – Gara Campionato Giovanissimi Provinciali PA Città di Castellana/Nuova Città di Caccamo del 03/05/2013 – C.U. N° 53 Deleg. Prov.le Palermo del 09/05/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 517 del 21 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 189/A
F.C.D. CITTA’ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica per otto gare del calciatore Sig. Calistro Davide – Gara Campionato Giovanissimi Provinciali PA Città di Castellana/Nuova Città di Caccamo del 03/05/2013 – C.U. N° 53 Deleg. Prov.le Palermo del 09/05/2013
La F.C.D. Città di Castellana, in persona del suo Presidente pro tempore, con reclamo datato 15/05/2013, inviato a mezzo fax il medesimo 15/05/2013, impugna il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in questione è relativa all’ultima giornata del campionato provinciale Giovanissimi e pertanto rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali, come pubblicato sul C.U. n° 119/A della F.I.G.C. e più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali regionali a partire dal C.U. n° 301 del 22/01/2013.
In ragione di quanto sopra i reclami relativi ai procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.
Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. n° 53/PA del 09/05/2013, conseguentemente il reclamo doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 11/05/2013.
In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata pari a € 62,00.
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