• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Dott. Gioacchino Tornatore
NEI CONFRONTI DI
1) RUSHITI Xhoi;
2) C.S.D. GIOVANILI TODI;
affinché rispondano:
“- Il calciatore RUSHITI Xhoi, in quanto responsabile della violazione dell’art.1, comma 1, in relazione
all’art.5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, così come compiutamente descritto nella parte motiva;
– La società C.S.D. GIOVANILI TODI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta del calciatore RUSHITI Xhoi.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Dott. Gioacchino Tornatore
NEI CONFRONTI DI
1) RUSHITI Xhoi;
2) C.S.D. GIOVANILI TODI;
affinché rispondano:
“- Il calciatore RUSHITI Xhoi, in quanto responsabile della violazione dell’art.1, comma 1, in relazione
all’art.5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, così come compiutamente descritto nella parte motiva;
- La società C.S.D. GIOVANILI TODI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta del calciatore RUSHITI Xhoi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento in data 05 febbraio 2013 (4601/365pf12-13/SP/dl), ritualmente comunicato alle parti, il
Procuratore Federale Vicario Dott. Gioacchino Tornatore ha deferito a questa Commissione Disciplinare
Territoriale i soggetti elencati in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra riportati.
All’udienza di trattazione del 16/05/2013, ore 18:00, è presente il rappresentante della Procura Federale il quale
dichiara che tra il calciatore Rushiti Xhoi, il Presidente della società Giovanili Todi e la Procura è stata concordata
una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S come da separato verbale, ovverosia la sanzione della
squalifica di due giornate di gara per il calciatore e l’ammenda di €. 200,00 a carico della società.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e
congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti del calciatore Rushiti
Xhoi la sanzione della squalifica di due giornate effettive di gara ed a carico della società Giovanili Todi
l’ammenda di €.200,00;
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Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Dott. Gioacchino Tornatore
NEI CONFRONTI DI
1) RUSHITI Xhoi;
2) C.S.D. GIOVANILI TODI;
affinché rispondano:
“- Il calciatore RUSHITI Xhoi, in quanto responsabile della violazione dell’art.1, comma 1, in relazione
all’art.5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, così come compiutamente descritto nella parte motiva;
– La società C.S.D. GIOVANILI TODI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di
Giustizia Sportiva, per responsabilità oggettiva con riferimento alla condotta del calciatore RUSHITI Xhoi."