• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Avv. Marco Squicquero
NEI CONFRONTI DI
1) TOLEDO Wiliam;
2) ASD OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO;
affinché rispondano:
“- Il calciatore Wiliam TOLEDO, tesserato per la Società ASD Olympia Thyrus S. Valentino per rispondere
della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere scritto su Face Book ed indirizzato all’Arbitro, Signorina
Laura LEONZI, una frase scurrile ed ingiuriosa, come meglio descritto nella parte motiva;
– La società ASD OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per la
violazione ascritta al calciatore Wiliam Toledo, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2 del Codice di
Giustizia Sportiva.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 17.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Avv. Marco Squicquero
NEI CONFRONTI DI
1) TOLEDO Wiliam;
2) ASD OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO;
affinché rispondano:
“- Il calciatore Wiliam TOLEDO, tesserato per la Società ASD Olympia Thyrus S. Valentino per rispondere
della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere scritto su Face Book ed indirizzato all’Arbitro, Signorina
Laura LEONZI, una frase scurrile ed ingiuriosa, come meglio descritto nella parte motiva;
- La società ASD OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per la
violazione ascritta al calciatore Wiliam Toledo, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2 del Codice di
Giustizia Sportiva.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento in data 01 febbraio 2013 (4564/346 pf 12 13/MS/vdb), ritualmente comunicato alle
parti, il Procuratore Federale Vicario avv. Marco Squicquero ha deferito a questa Commissione Disciplinare
Territoriale i soggetti elencati in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra riportati.
All’udienza di trattazione dell’16 maggio 2013 erano presenti il Sig. Bianchini Claudio dirigente delegato a
rappresentare la società Olympia Thyrus S. Valentino, nonché il rappresentante della Procura Federale Dr.
Giuseppe Patassini.
Preliminarmente si dà atto dell’intervenuta definizione del procedimento, all’udienza del 16 maggio 2013,
ai sensi dell’art. 23 C.G.S. relativamente alle posizioni della società Olympia Thyrus S. Valentino.
Con riferimento all’altro deferito, calciatore Toledo William, non presente, la Commissione ritiene
sussistenti i fatti addebitati, emergenti documentalmente e congrue le sanzioni richieste dal
rappresentante della Procura Federale.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare:
•con riferimento alla richiesta di patteggiamento, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue
le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti della società Olympia
Thyrus S. Valentino la sanzione dell’ammenda di €.336,00;
•infligge al calciatore Toledo William la sanzione della squalifica di tre giornate effettive di gara.
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Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL DEFERIMENTO del Procuratore Federale Vicario Avv. Marco Squicquero
NEI CONFRONTI DI
1) TOLEDO Wiliam;
2) ASD OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO;
affinché rispondano:
“- Il calciatore Wiliam TOLEDO, tesserato per la Società ASD Olympia Thyrus S. Valentino per rispondere
della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere scritto su Face Book ed indirizzato all’Arbitro, Signorina
Laura LEONZI, una frase scurrile ed ingiuriosa, come meglio descritto nella parte motiva;
– La società ASD OLYMPIA THYRUS S. VALENTINO, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per la
violazione ascritta al calciatore Wiliam Toledo, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2 del Codice di
Giustizia Sportiva."