• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 27 Maggio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE/MONZA DEL 27.10.2010 E PISA/MONZA DELL’8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 002/CDN del 6.7.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 265/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 27 Maggio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE/MONZA DEL 27.10.2010 E PISA/MONZA DELL’8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 002/CDN del 6.7.2012)
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 39, comma 2, C.G.S. la società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (MB) ha chiesto la revisione della decisione pronunciata da questa Corte all’esito del procedimento di secondo grado avverso quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare Nazionale che, come da Com. Uff. n. 101/2011-2012, aveva inflitto la penalizzazione di 5 punti in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, per responsabilità oggettiva, ex art. 7, commi 4 e 6, in relazione all’art. 4, comma 2 C.G.S.. La sanzione comminata dal giudice di prime cure era conseguente l’avvenuto riconoscimento della responsabilità dei tesserati Andrea Alberti, Vincenzo Iacopino e Luca Fiuzzi in illeciti sportivi (art. 7, commi 1,2,5 e 6 C.G.S.), consistiti nell’aver posto in essere atti diretti ad alterare – a fini di personale lucro – il regolare svolgimento (e conseguente risultato) delle gare Cremonese/Monza (del 27 ottobre 2010) e Pisa/Monza (dell’8 dicembre 2010). La decisione veniva gravata di appello sia da parte dei tesserati (per le sanzioni specifiche a loro inflitte) che da parte della società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. e, al termine del dibattimento tenutosi il 2,3,5 e 6 luglio 2012, l’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (MB) – per quello che qui rileva – veniva condannata, in parziale accoglimento del suo reclamo, alla sanzione della penalizzazione a punti 4 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. I tre tesserati avevano formulato separate istanze di arbitrato al fine di ottenere l’annullamento e/o riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale che li riguardava, ovviamente per la parte di competenza di ognuno. Il procedimento arbitrale nei confronti del calciatore Alberti si concludeva con l’annullamento della sanzione inflittagli mentre quelli relativi al calciatore Iacopino e al calciatore Fiuzzi modificavano, uno, la contestazione in violazione dell’obbligo di comportarsi secondo principi di lealtà, correttezza e probità (Iacopino) oppure, l’altro, in violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S. e rideterminavano la pena in squalifica per anni 1 (Iacopino) e mesi 12 (Fiuzzi). Sul ritenuto presupposto che nessuno dei calciatori appartenenti al sodalizio oggi ricorrente sarebbe stato riconosciuto autore di illecito sportivo ex art. 7, commi 1,2,5 e 6 C.G.S., l’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. ha chiesto che questa Corte disponga la revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. della decisione a suo tempo assunta nei suoi confronti – e non gravata in alcuna sede – sulla base del sostanziale assunto che il TNAS, con i propri lodi arbitrali avrebbe accertato che “i fatti a suo tempo contestati e ritenuti fondativi della responsabilità oggettiva della società Monza si sono rivelati inesistenti”. Più in particolare, parte ricorrente espone il convincimento che il TNAS abbia ritenuto insufficiente la prova raggiunta circa la sussistenza del fatto, nel caso Alberti, oppure proceduto ad una vera e propria riqualificazione del fatto oggettivo nel caso Iacopino. Per quanto riguarda il lodo Fiuzzi, pur in assenza di motivazioni, non depositate all’atto del ricorso de quo, la risultante del percorso logico-giuridico compiuto dal TNAS – in tesi favorevole alla pretesa azionata - sembrerebbe emergere dalla violazione contestata. Conseguentemente l’avviso della ricorrente è che l’assenza dell’elemento obiettivo conduce ad una radicale smentita della ricostruzione fattuale e, in ultima analisi, ad un “effettivo ed inconciliabile conflitto tra i fatti stabiliti nelle diverse decisioni”, il che darebbe giustificato ingresso alla revisione del giudicato di questa Corte. Alla riunione del 9 maggio 2013, con la partecipazione del solo rappresentante della Procura Federale, avv. Perugini, questi ha eccepito il difetto di contestualità tra deposito del ricorso e comunicazione alla Procura Federale e, nel merito, l’inammissibilità del ricorso trattandosi non di fatti nuovi e diversi portati alla cognizione della Corte ma di diversa qualificazione giuridica degli stessi comportamenti oppure di decisioni non irrevocabili. La Corte, rilevato preliminarmente che l’eccezione in rito non può essere condivisa in quanto la costituzione della Procura Federale non è stata limitata al solo fine di formulare censure di rito e, soprattutto, che il pieno svolgimento delle difese da parte del suo rappresentante ha efficacia sanante dei denunciati vizi procedurali, la respinge e nel merito osserva quanto segue. E’ stato proposto ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. e, la norma evocata prevede che “La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio”. L’elemento fondante dell’atto introduttivo è che siano sopravvenute o siano state scoperte nuove prove attestanti la mancanza di responsabilità del sanzionato o l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento delle due decisioni (in tesi quella della Corte e del TNAS). Ora, dato atto che non sono emerse prove o elementi di prova che, nella loro oggettiva rilevanza e consistenza abbiano in sé un valore di novità, la qual cosa esclude una revisione ai sensi del primo periodo del secondo comma dell’art. 39 C.G.S., deve procedersi ad uno scrutinio circa la prospettata “inconciliabilità” dei fatti posti a fondamento della decisione (rectius decisioni, n.d.r.). E lo scrutinio effettuato conduce a soluzioni diametralmente opposte a quelle invocate da parte ricorrente. Nel lodo Alberti gli arbitri, dopo essersi soffermati lungamente sui livelli probatori c.d. standard affermano, categoricamente che “Deve innanzi tutto osservarsi che non è controverso che un illecito sportivo sia stato commesso in relazione alla gara in esame sotto il profilo del verificarsi di contatti fra vari giocatori delle due squadre volti ad alterare il risultato finale, contatti che non sono contestati” (pag. 8 del lodo) ma che non ritengono sufficiente il grado di ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito da parte dell’Alberti, certezza non raggiunta per effetto delle dichiarazioni rese dal giocatore Gervasoni, cui era stato riferito da altri (che, escussi, non avevano confermato la circostanza) della diretta partecipazione dell’Alberti al tentativo di combine. Questo malgrado, poi, gli stessi arbitri dubitino della veridicità della smentita o, meglio, ne offrano vie interpretative diverse e giungano ad ammettere che il giudice federale, “letti gli atti processuali, abbia invece semplicemente esercitato in modo difforme da quello oggi seguito dal TNAS il proprio potere-dovere di pronunciarsi sulla base del libero convincimento”. Ancor più incisivo, sotto il profilo della medesimezza dei fatti conosciuti nei due procedimenti (quello giustiziale e quello arbitrale) è il lodo Iacopino allorché gli arbitri esplicitamente e ripetutamente affermano (pag. 4 del lodo) che “la ricostruzione dei fatti derivante dagli accertamenti della procura posta alla base delle decisioni della Commissione Disciplinare nazionale e della Corte di Giustizia federale appare condivisibile. I fatti accertati hanno portato i giudici federali di primo e secondo grado a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione dell’art. 7 C.G.S….Il Collegio ritiene che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente accertato la sussistenza della responsabilità contestata alla parte istante e che l’impianto della motivazione della decisione sia corretto alla luce delle risultanze procedimentali, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico”. A nulla rileva poi, ai presenti fini, che, pur con queste premesse, gli arbitri abbiano ritenuto sussistente solo una violazione dei principi di lealtà e probità. Sulla stessa linea si pongono le motivazioni del lodo Fiuzzi /FIGC – nelle more depositate – nelle quali si dà esplicitamente atto della corretta ricostruzione dei fatti da parte di questa Corte, con riferimento ad entrambe le gare in esame, ancorché poi la posizione del giocatore sia stata ritenuta concretizzare solo una violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S. Quello che rileva è che, come nei precedente lodi, i fatti – intesi quali eventi apprezzati nella loro oggettiva e materiale verificazione – siano gli stessi e non altri. Diversa è stata, ma questo è fisiologico, la loro valutazione all’interno di una comparazione con le regolae iuris cui sono stati comparati. La diversa valutazione, però, è strumento per devolvere la cognizione ad un giudice di grado superiore non per eccitare una revisione che, come la revocazione di cui al comma 1 del medesimo art. 39 C.G.S., conosce confini ben più ristretti e limitati a fattispecie che, seppur non elencate tassativamente, appaiono agevolmente individuabili nella loro natura di circostanze fattuali di eccezionale rilievo, tali da assumere il ruolo di fattore di inconciliabilità o conflitto tra due decisioni di segno opposto. Nel caso di specie, poi, non solo non vi è alcun dubbio sui fatti posti a fondamento della decisione della Corte di Giustizia Federale ma, al contrario, vi è la pacifica ammissione del loro corretto apprezzamento, ancorché sugli stessi fatti poi si siano formati convincimenti diversi in ordine alla raggiunta (o meno) sufficienza della prova. La diversa valutazione non conduce, quindi, al radicale sovvertimento delle ragioni poste a fondamento del giudizio di cui si chiede la revisione poiché essa è estranea alla ratio della disciplina di cui all’art. 39, comma 2 C.G.S., come del pari estranea è la possibilità di introdurre, in via subordinata, una domanda di riduzione della sanzione originariamente comminata da questa Corte. Una sua ammissibilità avrebbe, infatti, il valore di strumento per surrettiziamente introdurre un ulteriore giudizio di merito su fattispecie ormai irrevocabilmente consolidatasi in ambito endofederale. In conclusione, l’essenza del ricorso proposto non va rinvenuta in una denuncia della conclamata diversità materiale di eventi che hanno condotta ad un’irragionevole diversità di giudicati (da ricondurre ad unità mediante lo strumento della revisione), ma nella richiesta di una nuova e diversa valutazione degli stessi fatti, ovviamente inammissibile alla luce delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. Alla luce di quanto precede, pertanto, assorbita o respinta ogni altra istanza domanda o eccezione, il ricorso per revisione presentato dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39, comma 2, C.G.S. come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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4. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39, COMMA 2, C.G.S. A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012-2013, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 4 E 6, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AI PROPRI TESSERATI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE/MONZA DEL 27.10.2010 E PISA/MONZA DELL’8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 002/CDN del 6.7.2012)"