COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 27/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING ORTONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO SPORTING ORTONA / ALBA ADRIATICA, DISPUTATO IL 19.5.13 PER I PLAY – OUT DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 65 DEL 21.05.2013 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°67 del 27/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING ORTONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0 – 3, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO SPORTING ORTONA / ALBA ADRIATICA, DISPUTATO IL 19.5.13 PER I PLAY – OUT DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 65 DEL 21.05.2013 – C.R.A.). Con sei appelli inviati con modalità varie, di cui si dirà in dettaglio nella parte motiva della presente decisione, la società A.S.D. Sporting Ortona ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni: “ …. Esaminato il reclamo della Società Alba Adriatica, pervenuto nei termini giusto quanto disposto dal C.U. nº120/A della FIGC (abbreviazione dei termini gare play-off/play-out), reclamo con il quale, si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Sporting Ortona, per responsabilità oggettiva , perché persone presenti riconducibili alla squadra locale, alle ore 14,35 nell'area dello spogliatoio , aggredivano i calciatori dell'Alba Adriatica e due di essi Andrea De Berardinis e Mirko Tarquini riportavano gravi lesioni personali, per le quali dovevano essere ricoverati, tramite l'intervento del 118 presso l'Ospedale di Ortona, con la conseguenza che la Soc. Alba Adriatica non poteva schierare la migliore formazione ed inoltre gli altri componenti della squadra pur disputando la gara erano in condizione di limitazioni psicologiche per quanto patito prima della partita; ritenuto che quanto riportato nel ricorso, anche sulla base di quanto riferito all'arbitro dai Carabinieri -e riportato nel referto arbitrale-, che effettuavano gli accertamenti con l'identificazione dei responsabili dell'aggressione è rispondente al vero, così come emerge anche dai certificati dei sanitari dell'Ospedale di Ortona che diagnosticavano quanto al De Berardinis "trauma contusivo zigomo e regione parietale destra da riferite percosse,trauma del capo" con prognosi di 8 giorni, quanto al Tarquini "trauma contusivo branca montante mandibola a destra con frattura composta condilo mandibolare sinistro, trauma del capo" con prognosi di 21 giorni. Atteso che la responsabilità dei gravi atti di violenza messi in atto nell'area degli spogliatoi deve addebitarsi oggettivamente alla Soc. Sporting Ortona, e che i fatti denunciati hanno influito sul regolare svolgimento della gara impedendo alla Soc. Alba Adriatica la possibilità di schierare in campo la migliore formazione o comunque i due calciatori infortunati; inoltre i giocatori impiegati erano in condizioni psicologiche limitate per i fatti sopra descritti …. “. La società appellante, in sostanza, ha dedotto – e ribadito in sede di audizione – la non corrispondenza al vero della ricostruzione dei fatti operata dal G.S., in quanto, dalla lettura degli atti ufficiali non può essere individuato alcun tesserato, ovvero appartenente alla società medesima, quale responsabile dei fatti accaduti ed ascritti alla stessa società. Ha, pertanto, concluso per l’annullamento della decisone impugnata e per la conferma del risultato acquisito sul campo. In sede di discussione ha osservato che il ritardo con il quale sarebbe stato trasmesso l’appello, non avrebbe inciso sul diritto di difesa, trattandosi di soli pochi secondi. La società controinteressata ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha dedotto, preliminarmente ed in rito, la tardività dell’appello pervenuto oltre il termine (ore 12,00 del 23 maggio), in quanto la copia alla stessa pervenuta era stata ricevuta alle ore 12.00.29 e, quindi, solo in un momento evidentemente successivo, pervenuto all’organo giudicante. Nel merito, rilevava l’incensurabilità della decisione del primo giudice, basata sul rapporto dei Carabinieri di Ortona e sui referti del Pronto Soccorso dell’Ospedale “G. Bernabeo” di Ortona, documenti costituenti prova oggettiva e logica della addebitabilità dei fatti accaduti alla società Sporting Ortona. Tale posizione è stata ribadita in sede di comparizione. Osserva preliminarmente la Commissione Disciplinare che la produzione documentale prodotta dalla società appellante non può essere acquisita, in quanto non costituente atto ufficiale e di dubbio valore probatorio deve, pertanto, essere disposto lo stralcio della stessa. Osserva, inoltre, che sono pervenuti presso la Segreteria del C.R.A. ben sei appelli da parte della società A.S.D. Sporting Ortona, che devono essere dichiarati tutti irricevibili e, più precisamente: 1) il primo, pervenuto via e-mail il 21.5.2013, sfornito della prova documentale attestante l’invio di una copia alla controparte ai sensi dell’art. 46, comma V, C.G.S.; 2) il secondo, pervenuto a mezzo fax il 22.5.2013, da ritenersi generico e privo degli elementi essenziali di cui agli artt. 33, comma V e 38, comma II, C.G.S. visto che, nello stesso, si chiede di “ …. Annullare la squalifica al calciatore …. “, senza riferimento al provvedimento di cui si discute e senza allegare la documentazione attestante l’invio della copia dell’appello alla controparte; 3) il terzo, inviato via fax il 22.5.2013, alle ore 15,23 e pervenuto in originale a mezzo raccomandata il 23.5.2013, è praticamente l’originale di quello indicato al punto n° 1; 4) il quarto, apparentemente inviato via fax alle ore 10,39 del 23.5.2013 da una non meglio precisata “CHIETI BET”, è pervenuto nella Segreteria del Comitato alle ore 12,08, come si evince dalla relativa attestazione e, quindi, oltre il termine (fissato per le ore 12 del 23.5.2013), previsto dal C.U. F.I.G.C. n° 120/A del 17.1.2013, recepito con C.U. n° 164 della L.N.D., pubblicato in pari data, che prevede una procedura abbreviata per le gare di “play – off” e “play – out”, stabilendo che gli appelli avverso le decisioni del G.S. devono pervenire entro le ore 12 del secondo giorno successivo a quello di pubblicazione del C.U. che contiene la decisione impugnata (nella fattispecie, il C.U. n° 65, del 21.5.2013). Sintomatica è, al riguardo, la documentazione allegata dalla A.S.D. Alba Adriatica nelle proprie controdeduzioni, attestante la ricezione del fax inviato dalla società A.S.D. Sporting Ortona alle ore 12.00.29 del 23.5.2013, fax che, invece sarebbe dovuto arrivare, come detto, entro le ore 12 alla Segreteria del C.R.A., mentre, come ammesso dalla stessa società appellante, l’appello è pervenuto oltre il termine fissato, anche se tale ritardo è stato ritenuto dalla stessa società irrilevante ai fini della lesione del diritto di difesa; 5) il quinto, inviato via e-mail il 23.5.2013, alle ore 12.13 e contestualmente pervenuto al C.R.A., deve ritenersi anch’esso inammissibile, in quanto tardivo, privo di sottoscrizione del Presidente della Società e privo della copia attestante l’invio alla controparte; 6) il sesto, pervenuto via fax alle ore 12,16 del 23.5.2013 (come da relativa attestazione della Segreteria), deve ugualmente considerarsi inammissibile in quanto pervenuto oltre il termine previsto. Ora, anche a voler ritenere ipoteticamente ricevibili non solo il primo, ma anche gli altri appelli, ritiene la Commissione di doverli respingere tutti per i motivi già esposti, previa riunione degli stessi per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva. A tale decisione perviene la Commissione sul presupposto che i termini fissati dalla normativa di riferimento sopra richiamata, devono ritenersi assolutamente perentori, soprattutto tenendo conto che sono stati dettati per una procedura di particolare urgenza, connaturata alla necessità di abbreviare i termini relativi alle gare di play – off e play – out dei campionati regionali provinciali e distrettuali e per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale; il che vuol dire che, oltre che tutelare i diritti di difesa, tale procedura è indirizzata a garantire la speditezza del procedimento e, quindi, la necessità del rispetto dei termini previsti. Nella fattispecie, peraltro, il ritardo è stato sostanzialmente ammesso dalla società appellante, la quale non ha eccepito, né ha fornito prova certa ed inconfutabile, che non sia stato addebitabile a sua inerzia o negligenza, ma ad inconveniente tecnico delle apparecchiature di ricezione del Comitato Regionale F.I.G.C. L’accoglimento dell’eccezione preliminare e di rito non consente a questa Commissione di entrare nel merito della vicenda, con la conseguenza che l’appello deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello proposto dalla società A.S.D. Sporting Ortona, disponendo addebitarsi la tassa d’appello.
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