COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 28 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.135 della Società A.S.D. GUARANUM 2011 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 22.5.2013 (squalifica del calciatore COVELLO Maurizio per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 164 DEL 28 MAGGIO 2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.135 della Società A.S.D. GUARANUM 2011 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 22.5.2013 (squalifica del calciatore COVELLO Maurizio per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
la società reclamante propone ricorso avverso la squalifica inflitta al calciatore Covello Maurizio in base all’assunto che non avrebbe stretto con forza la mano all’arbitro in quanto lo stesso avrebbe negato di porgergliela. Il Direttore di gara, ascoltato a chiarimenti, ha ribadito quanto riportato nel rapporto, che cioè il Covello gli ha stretto con forza la mano indirizzandogli offese, ironizzando sul suo operato.
Per quanto sopra esposto la tesi della reclamante non può essere accolta ma la sanzione va rimodulata.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore COVELLO Maurizio a TRE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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