COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NUSCO ’75 – GARA NUSCO ’75 I POL. PATERNOPOLI DEL 5.05.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NUSCO ’75 – GARA NUSCO ’75 I POL. PATERNOPOLI DEL 5.05.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, la reclamante ha trasmesso il ricorso a mezzo fax in data 14.05.2013, alle ore 01.37. Sul punto, deve considerarsi che, a norma del Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.I.G.C., allegato al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 75 del 31.01.2013, gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, relativi alle ultime quattro giornate di gara, devono pervenire, a mezzo fax o con altro mezzo consentito, presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale siano stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Nusco ’75; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it