COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 146. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TORELLA DEI LOMBARDI – GARA TORELLA DEI LOMBARDI I VIRTUS CONZA DEL 20.04.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
146. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TORELLA DEI LOMBARDI – GARA TORELLA DEI
LOMBARDI I VIRTUS CONZA DEL 20.04.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 102
del 26.04.2013, pagg. 2280/2281, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni a
carico di calciatori: Amato Alessio e Gelsomino Gianni, la squalifica per otto giornate di gara; a
carico del calciatore Greco Massimo, la squalifica per sei giornate di gara. Questa C.D.T. ritiene che
i nominati calciatori hanno sicuramente avuto atteggiamenti non sportivi, ma non responsabili di
alcun atto di violenza nei confronti del direttore di gara. Tale tesi difensiva è stata ribadita dal
presidente della società in sede di audizione presso questa Commissione. Dopo un’attenta
valutazione, questo Collegio non può che confermare la responsabilità dei calciatori per i fatti sia
violenti che ingiuriosi. Tuttavia, in una doverosa proporzionalità tra l’effettiva gravità dei fatti e le
relative sanzioni, questa C.D.T. giudica di dover ridurre, come segue, le impugnate sanzioni: da sei
a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Grieco Massimo; da otto a sette
giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Amato Alessio; da sette a sei giornate di gara la
squalifica a carico del calciatore Gelsomino Gianni. P.Q.M.
DELlBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Torella dei Lombardi, di ridurre
da sei a cinque giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Grieco Massimo; da otto
a sette giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Amato Alessio; da sette a sei
giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Gelsomino Gianni; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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