COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LONGOBARDA SALERNO – GARA INTERCAMPANIA 1981 I LONGOBARDA SALERNO DEL 27.01.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LONGOBARDA SALERNO – GARA INTERCAMPANIA 1981 I LONGOBARDA SALERNO DEL 27.01.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 36 del 21.03.2013, pag. 1306, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo della medesima società Longobarda Salerno, in ragione di un’incompleta valutazione dei presupposti per la declaratoria della posizione irregolare dei calciatori Carbone Carmine e Mirabella Michele, agli effetti del tesseramento. La società reclamante, con proprio atto, ha proposto ricorso di seconda istanza, avverso la decisione del G.S.T., lamentando una lacunosa interpretazione del Giudice di prima istanza, per non essersi egli espresso sulla posizione di altri due calciatori, di cui al reclamo: esattamente, Salvato Salvatore (nato il 28.06.1989) e Falciano Sergio (nato il 25.06.1973). Questa C.D.T. ritiene di accogliere il reclamo proposto dalla società Longobarda Salerno. Invero, dagli accertamenti espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si evince che i calciatori Salvato Salvatore e Falciano Sergio risultano regolarmente tesserati, a favore della società Intercampania 1981, rispettivamente dall’11 e dal 16.02.2013, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Pertanto, essi non avevano titolo per prendere parte alla gara, di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, nell’annullare senza rinvio l’impugnata delibera del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, infligge, a carico della società Intercampania 1981, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELlBERA in accoglimento del reclamo della società Longobarda Salerno, di annullare senza rinvio l’impugnata delibera del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, infliggendo, a carico della società Intercampania 1981, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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