COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LONGOBARDA SALERNO – GARA INTERCAMPANIA 1981 I LONGOBARDA SALERNO DEL 27.01.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
149. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LONGOBARDA SALERNO – GARA INTERCAMPANIA
1981 I LONGOBARDA SALERNO DEL 27.01.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE
SALERNO
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 36
del 21.03.2013, pag. 1306, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo della medesima
società Longobarda Salerno, in ragione di un’incompleta valutazione dei presupposti per la
declaratoria della posizione irregolare dei calciatori Carbone Carmine e Mirabella Michele, agli effetti
del tesseramento. La società reclamante, con proprio atto, ha proposto ricorso di seconda istanza,
avverso la decisione del G.S.T., lamentando una lacunosa interpretazione del Giudice di prima
istanza, per non essersi egli espresso sulla posizione di altri due calciatori, di cui al reclamo:
esattamente, Salvato Salvatore (nato il 28.06.1989) e Falciano Sergio (nato il 25.06.1973). Questa
C.D.T. ritiene di accogliere il reclamo proposto dalla società Longobarda Salerno. Invero, dagli
accertamenti espletati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si evince che i calciatori
Salvato Salvatore e Falciano Sergio risultano regolarmente tesserati, a favore della società
Intercampania 1981, rispettivamente dall’11 e dal 16.02.2013, ovvero da data successiva, rispetto al
giorno di disputa della gara in epigrafe. Pertanto, essi non avevano titolo per prendere parte alla
gara, di cui al reclamo in esame. Di conseguenza, nell’annullare senza rinvio l’impugnata delibera
del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, infligge, a carico della società Intercampania
1981, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, ai sensi
dell’art. 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELlBERA
in accoglimento del reclamo della società Longobarda Salerno, di annullare senza rinvio
l’impugnata delibera del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, infliggendo, a carico
della società Intercampania 1981, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a),
C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; nulla
dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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