COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALLE C5 ORAZIO MONTORO – GARA REAL SALA C5 I VALLE C5 ORAZIO MONTORO DEL 6.04.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALLE C5 ORAZIO MONTORO – GARA REAL SALA C5 I VALLE C5 ORAZIO MONTORO DEL 6.04.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Preliminarmente, il reclamo va dichiarato inammissibile, nella parte in cui si impugna la decisione del Primo Giudice. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, e dell'art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l'atto d'impugnazione, in quanto finalizzato anche alla modifica del risultato acquisito sul campo, alla società controparte, la quale assume, nel procedimento disciplinare in argomento, la qualità di controinteressata. Viceversa, quanto alle altre doglianze, riferite all’opposizione alle sanzioni disciplinari, il ricorso appare parzialmente fondato. Deve premettersi che, in ossequio alla costante e coerente giurisprudenza in argomento, il referto arbitrale deve essere considerato fonte privilegiata di prova. Non può, dunque, revocarsi in dubbio, in assenza di probante documentazione, quanto specificato dal direttore di gara nel suo rapporto ufficiale. Per quel che riguarda, invece, la quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica: di confermare, in quanto congrue ed equamente commisurate, la squalifica per tre giornate di gara, a carico del calcettista, sig. Testa Romolo, nonché l’inibizione fino al 5.04.2017, a carico del dirigente, sig. Peluso Giosuè, in ragione della particolare gravità e violenza del suo comportamento; di ridurre le seguenti sanzioni: ad euro 450,00 l’ammenda a carico della società; fino al 31.12.2015 la squalifica a carico del calcettista Iandiorio Carmine. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Valle C5 Orazio Montoro, di ridurre le seguenti sanzioni: ad euro 450,00 l’ammenda a carico della società; fino al 31.12.2015 la squalifica a carico del calcettista Iandiorio Carmine; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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