COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CALABRITTANA – GARA REAL CALABRITTANA I SANT’ANDREA DI CONZA DEL 9.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CALABRITTANA – GARA REAL CALABRITTANA I SANT’ANDREA DI CONZA DEL 9.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di squalificare fino al 30.06.2015 l’allenatore, sig. Cosco Giuseppe, reo di ingiurie ed atti di violenza nei confronti del direttore di gara. La società reclamante poggia la propria tesi difensiva sul fatto che a colpire l’arbitro non sia stato il citato allenatore. In sede di audizione, presso questa C.D.T., il direttore di gara ha, viceversa, confermato di aver riconosciuto nell’allenatore, sig. Cosco Giuseppe, l’autore dell’aggressione subita. Questa C.D.T., in ossequio a costante e coerente giurisprudenza, riconferma il principio giuridico-sportivo, secondo il quale il referto arbitrale configuri fonte privilegiata di prova. Di conseguenza, non può essere revocato in dubbio quanto specificato dall’arbitro nel suo referto e da lui medesimo confermato all’atto dell’audizione presso questa Commissione. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, l’impugnata squalifica si appalesa congrua ed equamente commisurata dal Giudice di prime cure. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Calabrittana; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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