COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CALABRITTANA – GARA REAL CALABRITTANA I SANT’ANDREA DI CONZA DEL 9.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CALABRITTANA – GARA REAL CALABRITTANA I
SANT’ANDREA DI CONZA DEL 9.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE
AVELLINO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, sentito l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva l’infondatezza
dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha presentato reclamo avverso la decisione
del Giudice Sportivo Territoriale di squalificare fino al 30.06.2015 l’allenatore, sig. Cosco Giuseppe,
reo di ingiurie ed atti di violenza nei confronti del direttore di gara. La società reclamante poggia la
propria tesi difensiva sul fatto che a colpire l’arbitro non sia stato il citato allenatore. In sede di
audizione, presso questa C.D.T., il direttore di gara ha, viceversa, confermato di aver riconosciuto
nell’allenatore, sig. Cosco Giuseppe, l’autore dell’aggressione subita. Questa C.D.T., in ossequio a
costante e coerente giurisprudenza, riconferma il principio giuridico-sportivo, secondo il quale il
referto arbitrale configuri fonte privilegiata di prova. Di conseguenza, non può essere revocato in
dubbio quanto specificato dall’arbitro nel suo referto e da lui medesimo confermato all’atto
dell’audizione presso questa Commissione. Sotto il profilo della quantificazione della sanzione,
l’impugnata squalifica si appalesa congrua ed equamente commisurata dal Giudice di prime cure.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Calabrittana; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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