COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PGS DON BOSCO PIEDIMONTE – GARA PGS DON BOSCO PIEDIMONTE / VOLTURNIA BAIA E LATINA DEL 24.02.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
142. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PGS DON BOSCO PIEDIMONTE – GARA PGS DON
BOSCO PIEDIMONTE / VOLTURNIA BAIA E LATINA DEL 24.02.2013 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; sentita, in terza convocazione, nella persona del suo delegato, la
società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti,
rilevato che la società, convocata successivamente all’audizione dell’arbitro, non ha ritenuto di
ulteriormente presentarsi; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. La
società reclamante, in sede di audizione, ha negato che i propri tesserati abbiano schiaffeggiato
(Riccio Francesco) o attinto con uno sputo (Rosmini Roberto) il direttore di gara. Quest’ultimo, da
parte sua, in sede di audizione presso questa C.D.T., ha confermato integralmente il contenuto del
rapporto di gara. Deve ancora una volta sottolinearsi che il referto arbitrale, unitamente a quanto da
lui dichiarato innanzi a questa Commissione in sede di audizione, costituisce fonte privilegiata di
prova, anche al cospetto della documentazione depositata dalla reclamante. Peraltro, in ossequio al
principio dell’adeguatezza e proporzionalità della sanzione, la Commissione ritiene che possa ridursi
la sanzione inflitta al calciatore Rosmini Roberto come da dispositivo, dovendo viceversa
confermarsi la sanzione a carico del calciatore Riccio Francesco, anche in ragione della sua qualità
di capitano. P.Q.M.
DELlBERA
in parziale accoglimento del reclamo della società PGS Don Bosco Piedimonte, di ridurre al
30.09.2013 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Rosmini Roberto; di confermare
nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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