COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 144. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PANDOLA 2010 – GARA ROCCHESE / PANDOLA 2010 DEL 19.01.2013 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 30 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
144. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PANDOLA 2010 – GARA ROCCHESE / PANDOLA 2010
DEL 19.01.2013 – 1^ CAT.
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85 del 28.02.2013, pag.
1818, il Giudice Sportivo Territoriale ha rigettato il reclamo della medesima società. La società
reclamante ha fondato il proprio atto d’impugnazione sulla circostanza che il sig. Colletto Domenico,
allenatore abilitato dal Settore Tecnico della F.I.G.C., avendo prestato “attività di tecnico” presso
altra società (Savoia 1908) nell’attuale stagione sportiva, non poteva prendere parte alla gara de
qua, come calciatore. Al riguardo, la reclamante ha invocato l’art. 40, comma 2, delle N.O.I.F. e l’art.
38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. Questa C.D.T. ritiene che le
predette norme non possano applicarsi alla fattispecie concreta in esame, la quale consiste nella
partecipazione (di un tesserato a favore di altra società, in qualità di calciatore) a gare di altra
società quale allenatore senza essere, a favore della medesima società, tesserato come tecnico. A
tal proposito, v’è da dire che dagli atti d’istruttoria (giusta nota prot. 1614.5/MdA/bt del 22.02.2013
del Dipartimento Interregionale della L.N.D., richiamata dal G.S.T. nella sua decisione ed alla quale
questa C.D.T. fa espresso rinvio), il sig. Colletto Domenico, pur presente nelle distinte di gara della
società Savoia 1908 fino al 3.11.2012, ha svolto l’attività di “tecnico” in due gare, come dirigente e
come massaggiatore, pur senza essere tesserato con la predetta società. Deve aggiungersi che, sul
piano formale, nella circostanza non si rinviene un tesseramento a favore di due società diverse,
che sarebbe stato in violazione dell’art. 40, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della
F.IG.C. Invero, come appropriatamente osservato dal G.S.T., il sig. Colletto Domenico non si è
tesserato come tecnico, nel corso della stagione sportiva di riferimento (2012/2013), a favore della
società Savoia, come si evince dalla citata nota del 22.02.2013 del Dipartimento Interregionale della
L.N.D. Questa Commissione, infine, condivide la trasmissione degli atti al Settore Tecnico, disposta
dal Giudice di prime cure ai fini disciplinari a carico dell’allenatore, sig. Colletto Domenico. P.Q.M.
DELlBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Pandola 2010, confermando la decisione del
G.S.T.; di trasmettere, al Settore Tecnico della F.I.G.C., gli atti di cui alla presente delibera,
per le decisioni di competenza; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società reclamante.
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