COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 del 24.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. TARCENTINA (Campionato Juniores) in merito alla squalifica dell’allenatore Tosolini Andrea al 20.06.2013, all’inibizione del dirigente Pividori Davide al 20.07.2013, all’inibizione del presidente CUM Emanuele al 20.12.2013 all’ammenda di euro 500,00 alla società (in C.U. n° 41 del 08.05.2013 Del. Prov. Di Udine F.I.G.C.).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 137 del 24.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. TARCENTINA (Campionato Juniores) in merito alla squalifica dell’allenatore Tosolini Andrea al 20.06.2013, all’inibizione del dirigente Pividori Davide al 20.07.2013, all’inibizione del presidente CUM Emanuele al 20.12.2013 all’ammenda di euro 500,00 alla società (in C.U. n° 41 del 08.05.2013 Del. Prov. Di Udine F.I.G.C.). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 41 del 08.05.2013 il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 39 del 24.04.2013 decideva: - di squalificare l’allenatore TOSOLINI Andrea fino al 20.6.2013 - di inibire l’accompagnatore ufficiale PIVIDORI Davide fino al 20.07.2013; - di inibire il Presidente CUM Emanuele fino al 20.12.2013; - di sanzionare con una ammenda, nel minimo edittale, la società Tarcentina con euro 500,00 per comportamento discriminatorio e razzista del proprio tesserato e Presidente (art.11 CGS). Con tempestivo reclamo, la società contestava la decisione del GST e chiedeva audizione. All'udienza del 23.05.2013, dinanzi alla C.D.T. nessuno è comparso, nonostante la società fosse stata ritualmente notiziata dell’udienza. Esaminati gli atti la C.D.T. - FVG osserva quanto segue: La reclamante non ha speso una parola per motivare il reclamo avverso le sanzioni inflitte all’allenatore TOSOLINI e al dirigente PIVIDORI. Atteso che ex art. 33/5 C.G.S. “i reclami 5 devono essere motivati”, a pena di inammissibilità, il presente reclamo, limitatamente a queste due posizioni, non può essere esaminato dalla CDT e deve essere dichiarato inammissibile. Il reclamo della società si è infatti concentrato solo ed esclusivamente sulla posizione del presidente CUM, e limitatamente a tale posizione (e alla sanzione economica che ne deriva alla società per responsabilità diretta) deve essere integralmente accolto con la elisione integrale del provvedimento adottato dal GST. Infatti, a referto, emerge chiaramente come il direttore di gara non abbia identificato il presidente CUM: lo stesso arbitro descrive di essere stato insultato da “un signore che si qualificava come il presidente della società Tarcentina”. È evidente la topica in cui è incorso il GST: chiunque avrebbe potuto qualificarsi come presidente di una società o dell’altra, millantando qualifiche inesistenti, e se l’arbitro non ha identificato il soggetto che lo ha così malamente offeso, non è possibile sanzionare il (vero) presidente della società, che costituzionalmente deve essere presunto come innocente fino ad accertamento delle sue eventuali responsabilità. Conseguentemente, anche la ammenda alla società deve essere annullata perché diverso sarebbe se le espressioni riportate derivassero da responsabilità “diretta” della società per il fatto del suo (vero) presidente, o da responsabilità “oggettiva” della società per fatto di terzi. Mancando un accertamento arbitrale dell’identità del soggetto che lo ha offeso, solo una congrua istruttoria della Procura Federale potrà accertare i fatti. Conclusivamente: la C.D.T. – FVG deve dichiarare inammissibile per assoluta mancanza di motivazione il reclamo per le posizioni dell’allenatore TOSOLINI Andrea e PIVIDORI Davide, le cui rispettive squalifica ed inibizione devono restare confermate; e deve accogliere pienamente il reclamo e, per l’effetto, cancellare la inibizione del presidente CUM Emanuele e l’ammenda a carico della società perché il soggetto che l’arbitro riporta averlo insultato non è stato identificato. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così dispone: dichiara inammissibile il reclamo per le posizioni dell’allenatore TOSOLINI Andrea e PIVIDORI Davide; accoglie il reclamo e, per l’effetto, cancella la inibizione in ordine alla posizione del presidente CUM Emanuele e alla ammenda inflitta alla società. Rimette alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti.Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
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