COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 30/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELITERNA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DE ROSSI RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 62 DEL 10.4.2013 (Gara: VELITERNA C5 – GENZANO DI ROMA del 5.4.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 30/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VELITERNA C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE DE ROSSI RICCARDO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 62 DEL 10.4.2013
(Gara: VELITERNA C5 – GENZANO DI ROMA del 5.4.2013 – Campionato Calcio a 5 Serie D
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
nel reclamo a margine la Società VELITERNA CALCIO A 5 assume che il calciatore DE ROSSI
non avrebbe assolutamente calciato il pallone contro l’arbitro, ma si sarebbe trattato di un
passaggio “rasoterra” ad un compagno, finito a circa un metro di distanza dal Direttore di gara;
la successiva espulsione del DE ROSSI è apparsa quindi del tutto ingiustificata, dato lo svolgersi
dell’episodio.
Tale posizione, è stata ribadita in sede di audizione della Società la quale, riconoscendo che il DE
ROSSI ha rivolto all’arbitro frasi oltraggiose, chiede una significativa riduzione della squalifica,
considerata del tutto sproporzionata ai fatti accaduti.
Dalla lettura degli atti ufficiali emerge, per contro, che il citato calciatore ha calciato violentemente il
pallone contro l’arbitro, colpendolo all’addome e provocandogli forte dolore e rossore alla parte
interessata.
E’ stato, comunque, sentito l’arbitro il quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato
l’episodio in cui il DE ROSSI stesso gli lanciava con forza il pallone, attingendolo all’addome e
causandogli forte dolore, nonché rossore. Una volta espulso il medesimo calciatore lo offendeva.
Premesso quanto sopra, considerate insussistenti le doglianze della ricorrente e parimenti
adeguata la squalifica inflittagli, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VELITERNA CALCIO A 5 e , per l’effetto, di
confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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