COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 30/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASILINA BCCR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE CARBONI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 199 DEL 18.4.2013 (Gara: ROCCASECCA S. TOMMASO – CASILINA BCCR del 13.4.2013 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 239/LND del 30/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASILINA BCCR AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 A CARICO DEL CALCIATORE CARBONI MATTEO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 199 DEL 18.4.2013 (Gara: ROCCASECCA S. TOMMASO – CASILINA BCCR del 13.4.2013 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che lo stesso ricorso è stato inoltrato in data 27.4.2013, dopo il termine perentorio di sette giorni previsto dall’art. 46 del C.G.S. decorrente dalla pubblicazione sul C.U. n. 199 del 18.4.2013 e, quindi, scaduto il 26.4.2013, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avanzato dalla Società CASILINA B.C.C.R. e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va addebitata.
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