COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 30/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD ATHLETIC 2005 Camp. Juniores Prov. Gir. FI Gara del 12-05-2013 tra Athletic 2005 / Sporting Pegognaga C.U. n. 46 della delegazione di Mantova datato 16-05-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 30/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD ATHLETIC 2005 Camp. Juniores Prov. Gir. FI Gara del 12-05-2013 tra Athletic 2005 / Sporting Pegognaga C.U. n. 46 della delegazione di Mantova datato 16-05-2013 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società ASD. Athletic 2005; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C. U. n. 163 della F.I.G.C. In data 17-01-2013 trascritto sul C. U. n. 44 datato 7-02-2013 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso il Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso al sede del C.R.L. Il 20-05-2013 come emerge dal fax. e che il provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul C.U.n. 46 della delegazione di Mantova datato 16-05-2013 Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE ilo reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it