COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 30/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società GES MONZA CALCIO 1946 Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 5-05-2013 tra Ges Monza / Meda C.U. n. 37 della delegazione di Monza datato 9-05-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 30/05/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società GES MONZA CALCIO 1946 Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B
Gara del 5-05-2013 tra Ges Monza / Meda
C.U. n. 37 della delegazione di Monza datato 9-05-2013
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Ges Monza Calcio 1946; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C. U. n. 163 della F.I.G.C. In data 17-01-2013 trascritto sul C. U. n. 44 datato 7-02-2013 del Comitato Regionale Lombardia, i reclamo alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 14-05-2013 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C. U. n. 37 della delegazione di Monza in data 9-05-2013
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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