COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 29/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AURORA CALCIO JESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA CALCIO JESI/CALCIO PIANELLO VALLESINA DEL 18.5.2013 FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 100 del 21.5.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 194 del 29/05/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AURORA CALCIO JESI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA CALCIO JESI/CALCIO PIANELLO VALLESINA DEL 18.5.2013 FINALE PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 100 del 21.5.2013) Il 18 maggio 2013 veniva disputato l’incontro Aurora Calcio Jesi/Calcio Pianello Vallesina, finale play-off del Campionato Provinciale di Terza Categoria, gara si concludeva con il risultato di 0 a 1. L’A.S.D. Aurora Calcio Jesi inoltrava reclamo al competente Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ancona e, sull’assunto che l’arbitro, avendo omesso di ammonire i calciatori - ed in particolare il numero sette già ammonito che quindi sarebbe stato espulso – che, per festeggiare la realizzazione della rete della propria squadra, si tolsero la maglia e si arrampicarono sulla rete di recinzione, era incorso in errore tecnico influente sulla regolarità di svolgimento dell’incontro, ne chiedeva la ripetizione. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico dell’arbitro denunciato dalla reclamante, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera l’A.S.D. Aurora Calcio Jesi ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede sostanzialmente le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo, anche davanti a questa Commissione, nella richiesta di ripetizione della gara de quo. La S.S.D. Calcio Pianello Vallesina, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie controdeduzioni, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la conferma delle statuizioni del primo Giudice e l’inammissibilità ovvero il rigetto del proposto reclamo perché infondato in fatto e in diritto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha asserito di avere diretto la gara in tranquillità, potendo prendere tutte le decisioni tecniche e disciplinari in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, adottando così i provvedimenti ritenuti necessari ed doverosi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro, la reclamante e la resistente; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che a norma dell’art. 29, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva “i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Gioco” sono rimessi alla esclusiva valutazione “tecnica” dell’arbitro e gli stessi sono sottratti alla competenza degli Organi della Giustizia sportiva; • rilevato, sotto altro, sotteso ed unico profilo di ammissibilità del gravame, che le dichiarazioni dell’arbitro, rese in questa sede, hanno fugato ogni dubbio circa la regolarità di svolgimento della gara, avendo egli potuto adottare in campo ogni decisione di natura tecnica e disciplinare in piena indipendenza di giudizio; • ritenuta pertanto, sotto tale profilo, la regolarità di svolgimento dell’incontro in esame; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Aurora Calcio Jesi ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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