COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 Del 23 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2 A.S.D. GIOVANI CASTROPIGNANO – SQUALIFICA CALCIATORI (GARA CASTROPIGNANO – CHIAUCI DEL 28.04.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 12^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 113
Del 23 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2 A.S.D. GIOVANI CASTROPIGNANO – SQUALIFICA CALCIATORI
(GARA CASTROPIGNANO - CHIAUCI DEL 28.04.2013 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 12^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Nel ricorso viene richiesta la riduzione delle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Iorio Dario, Iorio
Andrea e Luciani Giorgio perché, pur riconoscendo parte degli addebiti a carico degli stessi riportati
nella decisone del G.S., vengono negati gli atti violenti che questi avrebbero commesso.
I fatti rappresentati dalla ricorrente portano questa C.D. a verificare se le risultanze del
supplemento di rapporto a firma dell'arbitro danno occasione per ritenerli valutabili.
Ebbene la ricostruzione dell'accaduto, così come riportato nell'atto ufficiale, porta a poter
considerare il comportamento dei suddetti calciatori come gravemente irriguardoso, che deve
essere graduato sulla base di tale gravità per ognuno dei calciatori.
Ciò è possibile anche perché l'arbitro non lamenta alcun effetto fisico e né riporta fatti e situazioni
successive collegabili agli eventi. Inoltre, nel supplemento si evidenziano delle contraddittorietà e
dei fatti che non risultano addebitabili con certezza all'uno o all'altro dei calciatori.
Le sanzioni, pertanto, alla luce di quanto precede, possono essere modificate in squalifiche a
giornata e come tali graduate riguardo alle responsabilità dei tre calciatori.
P.Q.M.
delibera di accogliere il ricorso e per l'effetto sanziona il calciatore Iorio Dario con la squalifica per
cinque giornate, il calciatore Iorio Andrea con la squalifica per cinque giornate ed il calciatore
Luciani Giorgio con la squalifica per 4 giornate. Nulla per la tassa non versata.
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