COMITATO REGIONALE MOLISE COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 113 Del 23 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. A.S.D. COLLI AL VOLTURNO – IRREGOLARITA’ DELLA GARA (GARA PESCHE-COLLI AL VOLTURNO DEL 14.04.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 10^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 113
Del 23 Maggio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. A.S.D. COLLI AL VOLTURNO – IRREGOLARITA' DELLA GARA
(GARA PESCHE-COLLI AL VOLTURNO DEL 14.04.2013 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 10^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La reclamante chiede riformarsi la delibera emessa dal G.S. in merito alla gara giocata il 14 aprile
scorso Pesche - Colli al Volturno, pubblicata sul C.U. n. 104 del 2 maggio 2013, riconoscendo gli
estremi per infliggere alla A.S.D. Pesche la punizione sportiva della perdita della gara per non aver
ottemperato all'obbligo di schierare per tutta la durata della gara un calciatore giovane nato dal 1°
gennaio 1991 in poi. A sostegno di tale richiesta rappresenta una cronologia delle sostituzioni
diversa da quella riportata nel ricorso di primo grado davanti la Giudice Sportivo; infatti mentre
davanti a tale Organo di Giustizia Sportiva veniva sostenuto che la "irregolarità" si era consumata
dal 26° minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, in questo grado di giudizio viene
sostenuto che la società A.S.D. Pesche ha giocato senza "giovani" per il lasso di tempo che va dal
26° minuto e fino al 35° minuto del secondo tempo q uando la situazione è stata sanata con
l'entrato in campo del calciatore Parmigiano Stefano.
Tale rappresentazione, contestata dalla società controparte che ha fatto pervenire tempestive
controdeduzioni, non trova alcun riscontro negli atti ufficiali a disposizione di questa C.D.
Dalle risultanze degli stessi, ed in particolare dal verbale di riconoscimento ufficiale fatto dall'arbitro
della gara in data 30 aprile 2013 davanti al G.S., è possibile ricostruire che la società A.S.D.
Pesche ha tenuto sempre in campo almeno un "giovane", atteso che il calciatore n. 13, Parmigiano
Stefano, erroneamente annotato dal direttore di gara sul referto e sul rapportino di gara con il n. 15,
è entrato in campo al 26° minuto del secondo tempo in sostituzione dell'altro "giovane" indicato in
distinta con il n. 9.
F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 23 MAGGIO 2013 Pagina 2794
Ciò porta a non prendere in considerazione la rappresentazione delle sostituzioni in ricorso ed a
confermare la decisione del G.S. che ha rigettato il ricorso di primo grado con convalida del
risultato della gara terminata con il punteggio di 1 a 0 per il Pesche.
P.Q.M.
delibera di rigettare il ricorso.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo già addebitata sul conto della reclamante.
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