COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 30.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Baeli Francesco, Presidente della ACD RIVOLI, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF, nonché della ACD RIVOLI per rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascrivibili al proprio Presidente
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 30.05.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale del sig. Baeli Francesco, Presidente della ACD
RIVOLI, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 10 CGS in
relazione all’art. 94 ter comma 11 delle NOIF, nonché della ACD RIVOLI per rispondere ai
sensi dell’art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per le condotte ascrivibili al
proprio Presidente
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 29.3.2013, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione
Disciplinare il sig. Baeli Francesco, presidente della ACD RIVOLI, per non avere ottemperato a
quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici nella delibera di cui al C.U. n. 166 del
13.4.2012, emessa all’esito del contenzioso tra la predetta società sportiva ed il calciatore
Sciannimanico Michele; deferiva altresì la ASD RIVOLI a titolo di responsabilità diretta per le
violazioni ascritte al proprio Presidente.
All’udienza del 17.5.2013, avanti alla Commissione Disciplinare, compariva l’avv. Marco Stefanini in
rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti.
Il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione delle sanzioni
dell’inibizione per mesi sei al sig. Baeli Francesco, della penalizzazione di punti due e dell’ammenda
di € 2.000,00 alla ASD RIVOLI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti del presente procedimento, risulta documentalmente provato che la
Commissione Accordi Economici, mediante delibera pubblicata sul C.U. n. 166 del 13.4.2012,
aveva condannato la ACD RIVOLI a corrispondere al giocatore SCIAMMANICO Michele la somma
di € 4.500,00 dovuta in forza di accordo economico vigente per la stagione sportiva 2010/2011.
E’ altresì documentale (e peraltro la società deferita nulla ha addotto a sua difesa) l’inadempimento
a quanto disposto con tale delibera da parte della ACD RIVOLI, che non ha neppure curato il ritiro
della raccomandata contenente formale comunicazione della decisione emessa.
La Commissione Disciplinare, alla luce di quanto sopra, ritiene pertanto acclarate le responsabilità
per i fatti ascritti al sig. Baeli Francesco, il quale al momento in cui avrebbe dovuto essere eseguita
la delibera della Commissione Accordi Economici, ricopriva la carica di Presidente della ACD
RIVOLI, e quindi non provvedendo a dare esecuzione a tale delibera ha violato l’art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 10 CGS, in relazione a quanto previsto all’art. 94ter comma 11 delle NOIF.
Dalle responsabilità del sig. Baeli, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., ne consegue la
responsabilità diretta della ACD RIVOLI per gli illeciti ascritti al proprio presidente.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
- Commina al sig. Baeli Francesco la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
- Commina alla ACD RIVOLI la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di un
punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2013/2014.
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