COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 30 maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POLISPORTIVA SANTADI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 03.05.2013. Gara Santadi/ Iglesias del 28.04.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 30 maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare POLISPORTIVA SANTADI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 42 del 03.05.2013. Gara Santadi/ Iglesias del 28.04.2013. La Società Polisportiva Santadi ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale, in relazione alla gara di cui in epigrafe, il Giudice Sportivo ha disposto l’inibizione del dirigente Zedda Roberto fino al 30/06/2014 perché ”al termine della gara rivolgeva frasi minacciose all’arbitro, quindi si introduceva con forza nel suo spogliatoio e , dopo avergli rivolto pesanti minacce, lo spingeva contro il muro mettendogli la mano sulla faccia; l’arbitro riusciva poi ad uscire dallo spogliatoio e ad allontanarsi per l’intervento del capitano della squadra”. La società reclamante chiede la riduzione della squalifica, affermando che il dirigente Zedda, pur avendo ecceduto nelle rimostranze, non avrebbe commesso nei confontri dell’arbitro alcun atto di violenza, limitandosi a posizionare l’indice vicino al suo naso, invitandolo ad aver un maggior rispetto delle persone. Il direttore di gara, nel rapporto, ha dichiarato di essere stato apostrofato dallo Zedda con parole ingiuriose e minacciose e di essere stato poi spinto dal medesimo con forza sul muro con la mano poggiata sul suo viso. Nel corso dell’audizione avanti la Commissione, l’arbitro ha confermato quanto sopra, precisando peraltro di non aver subito atti di violenza. Il Presidente della reclamante, sentito anch’egli dalla Commissione ha insistito per l’accoglimento del reclamo. La Commissione, letti gli atti del procedimento, ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo non sia proporzionata all’effettiva gravità del fatto. Dalla stessa relazione dell’arbitro e dai chiarimenti forniti dal medesimo avanti la Commissione, risulta un comportamento dello Zedda certamente censurabile ma che non ha oltrepassato il limite della violenza, in quanto il direttore di gara ha escluso di avere subito danni fisici dalla spinta operata nei suoi confronti. La Commissione decide, pertanto, che la sanzione equa per il fatto in esame sia quella dell’inibizione temporanea fino al 28 ottobre 2013. La Commissione, per questi motivi, DELIBERA di ridurre l’inibizione del dirigente Zedda Roberto fino al 28 ottobre 2013. Dispone la restituzione della tassa
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