COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 522 del 28 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 182/A Appello personale del calciatore GIUSEPPE GIOVANNI ISAIA (A.S.D. Real Nizza), avverso squalifica fino al 20/10/2014 – Gara di 3^ categoria ME Real Nizza/Camaro del 13/04/2013 – C.U. N° 60/932 della Delegazione Provinciale di Messina pubblicato il 18/04/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 522 del 28 Maggio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 182/A Appello personale del calciatore GIUSEPPE GIOVANNI ISAIA (A.S.D. Real Nizza), avverso squalifica fino al 20/10/2014 - Gara di 3^ categoria ME Real Nizza/Camaro del 13/04/2013 - C.U. N° 60/932 della Delegazione Provinciale di Messina pubblicato il 18/04/2013. Il calciatore sig. Giuseppe Giovanni Isaia ha proposto appello avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Messina, sostenendo che l'arbitro lo ha indicato in referto, quale responsabile del fatto addebitato, in modo errato e presuntivo. L'appellante ammette piuttosto di avere solo protestato verbalmente, subito allontanandosi dal terreno di gioco, dove era ancora in corso l'animata discussione di altri calciatori con il direttore di gara. Per quanto sopra il sig. Isaia chiede l'annullamento della sanzione irrogata. All'udienza dibattimentale l'appellante ha insistito nelle ragioni e nelle richieste già esposte nell'atto di appello, negando di avere colpito l’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, che a norma dell'art. 35 numero 1 punto 1.1 fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva che nel rapporto dell'arbitro della gara in questione è descritto con estrema chiarezza il comportamento assunto dal calciatore sig. Giuseppe Giovanni Isaia, che nel contesto di una protesta collettiva rivolgeva frasi irriguardose e minacciose al direttore di gara, sferrandogli un calcio in direzione delle gambe, colpendolo di striscio allo stinco destro. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, pur trattandosi di condotta individuata come irriguardosa, minacciosa e violenta nei confronti del direttore di gara, appare tuttavia determinabile nei termini più contenuti indicati in dispositivo. Va tenuto conto infatti dell'unicità del contesto nel quale si sono svolti i fatti oggetto di procedimento disciplinare e va individuata e valutata in termini di attenuazione la consistenza dei fatti addebitati, da ascrivere nel senso di una volontà protestataria e non deliberatamente e compiutamente violenta. Tant'è che l'arbitro, rimasto indenne da più gravi conseguenze, pur nel contesto dell'accerchiamento che ha dovuto subire all'uscita dal terreno di gioco, è riuscito prontamente e lodevolmente a sottrarsene, raggiungendo lo spogliatoio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, dispone contenersi a tutto il 18 aprile 2014 la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Giovanni Isaia (A.S.D. Real Nizza). Dispone restituirsi la tassa reclamo di € 65,00, versata dall’appellante.
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