COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 30 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Bassanello Edoardo, allenatore U.S. D. Pomarance, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., in relazione al disposto del successivo art. 5; -U.S.D. Pomarance per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’ art. 4, c. 2, del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 30 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Bassanello Edoardo, allenatore U.S. D. Pomarance, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., in relazione al disposto del successivo art. 5; -U.S.D. Pomarance per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’ art. 4, c. 2, del medesimo Codice. Il Signor Edoardo Bassanello, nella sua qualità di allenatore dell’U.S.D. Pomarance, preso atto dei provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. nei confronti propri e di altro calciatore, inviava al Presidente del C.R.T. una nota recante giudizi talmente offensivi nei confronti dell’Arbitro della gara, degli Organismi Arbitrali e di quelli Federali da indurre il destinatario a trasmetterla alla Procura Federale. L’Ufficio Inquirente, rilevata la gravità delle espressioni usate, considerato che la lettera è stata indirizzata al Comitato Regionale Toscana e, per ciò stesso posta a conoscenza di più persone, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe. Fissata la discussione per la data odierna e datane comunicazioni alle parti interessate si dà atto che nessuno dei soggetti deferiti è presente, e che il Signor Bassanello ha comunicato, in data odierna, di essere impossibilitato a partecipare al dibattito. La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale, in apertura di dibattimento, chiede la conferma del deferimento risultando la contestazione mossa al Signor Bassanello, dimostrata “per tabulas”, ovvero attraverso l’esame della lettera autografa inviata dallo stesso al Presidente del Comitato regionale Toscana, della quale sottolinea la gravità delle affermazioni in essa riportate. Precisa che la lettera risulta redatta su carta intestata della Società di appartenenza. In conseguenza dell’accoglimento del deferimento chiede che all’Allenatore deferito venga inflitta la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). L’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa, per cui chiede infliggersi ad essa la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 600,00 (seicento). Non essendo stata effettuata alcuna attività a difesa, conclusa la fase dibattimentale, la Commissione decide. Il vincolo di tesseramento, liberamente sottoscritto, obbliga i tesserati alla osservanza delle norme di comportamento previste dall’Ordinamento federale. L’articolo 1 del C.G.S. indica quali siano i principi ai quale attenersi e la loro violazione costituisce titolo per l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo corpo di norme. Peraltro il vincolo come sopra assunto consente al tesserato idonea tutela attraverso gli Organi della Giustizia Sportiva allorché si venga a ledere, in violazione di una norma federale, altro tesserato. La responsabilità del Bassanello è incontestabile, risultando dalla lettera inviata al Presidente del C.R.T. le cui frasi, non bisognevoli di alcuna interpretazione stante la loro chiarezza, sono altamente denigratorie di Organi ed Istituzioni Federali e delle persone che li rappresentano. La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S, in cui è incorsa la Società trova ulteriore, evidente, riscontro nella circostanza che la lettera costituente motivo di deferimento è stata redatta sulla carta intestata fornita dalla Società. Il deferimento è quindi fondato e da accogliere. P.Q.M. La C.D.T. Toscana, tenuto conto delle proprie precedenti decisioni in casi similari infligge le seguenti sanzioni: -al Signor Bassanello Edoardo, allenatore dell’U.S.D. Pomarance, la squalifica per mesi 6 (sei); -all’U.S.D. Pomarance, in conseguenza del comportamento del proprio Dirigente, l’ammenda nella misura di € 600,00 (seicento).
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