COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 31/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Iacopi Giuseppe, Presidente del F.C. Sporting San Donato, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della Società medesima in applicazione dell’art. 4, comma 1, di detto Codice.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
31/ P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Iacopi Giuseppe, Presidente del
F.C. Sporting San Donato, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché della
Società medesima in applicazione dell’art. 4, comma 1, di detto Codice.
Il Signor Giuseppe Iacopi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del F.C. Sporting
San Donato 1964, inoltrava al G.S.T. presso la delegazione Provinciale di Lucca esposto con il
quale segnalava che il comportamento tenuto da un calciatore della squadra avversaria era stato
punito semplicemente con un’ammonizione laddove, per effetto dell’espulsione comminatagli -
secondo le dichiarazioni del denunciante - in corso di gara, sarebbe dovuto incorrere nella squalifica
“automatica” per una giornata di campionato.
L’episodio, stando alla denuncia, è avvenuto nel corso della gara Folgore Segromigno – F.C.
Sporting S.Donato, disputata nell’ambito del Campionato “Giovanissimi A” in data 4 novembre 2012.
Successivamente, in data 19.11.2012, l’esposto perveniva, a cura della Delegazione Provinciale di
Lucca, alla Procura Federale, la quale esaminato, tramite un proprio collaboratore, l’Arbitro della
gara ed acquisite le precisazioni rese dal denunciante con nota in data 5 febbraio 2013, disponeva il
deferimento ritenendo l’esposto-denuncia privo di ogni fondamento.
Contestava di conseguenza al Presidente Giuseppe Iacopi la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.
ed alla Società, dallo stesso rappresentata, la violazione dell’art. 4, c. 1.
A seguito di formale convocazione è presente detto tesserato, sia in proprio che quale legale
rappresentate del F.C. Sporting San Donato, che ha inviato memoria della quale non ha provveduto
a trasmettere copia alla Procura.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, il quale, in apertura di
dibattimento, evidenzia il comportamento del Presidente Iacopi che con il proprio scritto ha
indubbiamente violato il contenuto dell’art.1, c. 1, del C.G.S..
Si tratta in effetti di segnalazione coinvolgente in senso negativo il comportamento dell’arbitro della
gara che, se accertato, avrebbe costituito grave omissione.
Indica quindi il comportamento non collaborativo, comunque contrario alle più elementari norme di
correttezza, del Presidente Iacopi che ha presentato un esposto, non su conoscenza diretta dei fatti,
bensì sulla base di dichiarazioni asseritamente ricevute da “persona affidabile e qualificata”non
offrendo inoltre, nonostante esplicita richiesta rivoltagli dal Collaboratore della Procura, alcuna prova
a sostegno di quanto denunciato.
L’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità diretta
prevista dalla vigente normativa.
Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni:
-al Presidente Giuseppe Iacopi, l’inibizione per mesi 2 (due);
-alla Società dallo stesso rappresentata, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale,
l’ammenda di € 200,00 (duecento).
Il Presidente Iacopi, riportandosi a quanto dedotto con la memoria ribadisce che la lettera inoltrata
era orientata semplicemente ad avere conoscenza del rapporto di gara, letto il quale “tutto sarebbe
finito lì”.
Esclude pertanto qualsiasi intento accusatorio nei confronti dell’arbitro il quale ha dato peraltro, nel
rapporto di gara, atto del buon comportamento tenuto nei propri confronti dalla Società.
Insiste nella richiesta di proscioglimento.
Decisione.
Preliminarmente la C.D. esamina il rapporto di gara che, come noto, costituisce prova assoluta di
quanto accaduto nel corso del suo svolgimento, rilevando che il calciatore indicato dallo Iacopi è
incorso, durante la gara, unicamente in un’ammonizione.
La contestazione della Procura Federale risulta fondata non avendo lo Iacopi provato la sussistenza
di quanto asserito, né fornito alcun elemento atto a specificare il motivo per il quale il calciatore
avrebbe dovuto essere espulso.
Egli peraltro non era presente di persona alla gara, come “nessuno dei nostri associati”, per cui ha
denunciato il fatto sulla base di presunte affermazioni di una persona che definisce “affidabile e
qualificata”, non consentendo per di più, nonostante precisa richiesta in proposito dell’Ufficio
Inquirente, di potersi giungere alla identificazione di detta persona e verificare in tal modo la
fondatezza di quanto denunciato.
Solo in sede di memoria, non esaminata dalla Procura Federale perché non inviatale, ha indicato un
nominativo in ordine al quale non è stato quindi attuabile alcun atto istruttorio.
Con l’esposto, pertanto, lo Iacopi ha indubbiamente violato il disposto dell’art. 1 del C.G.S.,
indicando – con le modalità accertate in istruttoria – la sussistenza di un fatto che, se fosse stato
dimostrato, avrebbe rivestito carattere di indubbia gravità.
Infatti, l’eventuale omissione dell’assunzione da parte del D.G. del provvedimento disciplinare,
contrario peraltro ai doveri istituzionali di questi, avrebbe costituito atto potenzialmente idoneo a
determinare conseguenze in ordine all’esito della gara.
La denuncia lede quindi la probità e l’integerrimità di altri Tesserati Federali e in quanto tale da
sanzionare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 del C.G.S..
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana, pur tenendo conto delle asserzioni a difesa, condivide le richieste sanzionatorie
formulate dal rappresentenate della Procura federale e infligge:
-al Signor Iacopi Giuseppe, Presidente del F.C. Sporting San Donato, l’inibizione per mesi 2 (due);
- alla Società F.C. Sporting San Donato, in conseguenza del principio sancito dall’art.
4, c. 1, del C.G.S., l’ammenda di € 200,00 (duecento).
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