COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 32 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati: -Maggi Gabriele, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Piazza al Serchio, -Rotolo Augusto, Dirigente responsabile del settore giovanile dell’A.S.D. Junior Lucchese, per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.; -A.S.D. Junior Lucchese, in applicazione del disposto dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza di quanto addebitato al proprio Dirigente.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
32 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati:
-Maggi Gabriele, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S.D. Piazza al Serchio,
-Rotolo Augusto, Dirigente responsabile del settore giovanile dell’A.S.D. Junior Lucchese,
per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S.;
-A.S.D. Junior Lucchese, in applicazione del disposto dell’art. 4, c. 2, del C.G.S., in
conseguenza di quanto addebitato al proprio Dirigente.
Il provvedimento assunto dalla Procura Federale consegue ad una segnalazione effettuata dal
legale rappresentante dell’A.S.D. Piazza al Serchio e trasmessa a quell’Ufficio dal Presidente della
Delegazione Provinciale di Lucca.
L’Inquirente ha rilevato la partecipazione del calciatore Gabriele Maggi sia ad allenamenti con
l’A.S.D. Junior Lucchese, sia, sempre con la squadra di categoria di detta Società, al 1° Torneo
Junior pur trovandosi in costanza di tesseramento per l’A.S.D. Piazza al Serchio.
Dall’esito degli accertamenti è quindi scaturito il deferimento a carico del calciatore, del Dirigente
addetto all’attività giovanile della Società Junior Lucchese, nonché di detta Società.
Sono presenti all’odierno dibattimento per effettivo di rituale notifica:
-il calciatore Maggi Gabriele, rappresentato dal genitore Torre Monica;
-il Dirigente Signor Rotolo Augusto,
-la Società Junior Lucchese, in persona del Vice Presidente Signor Cecilia Simone
Per la Procura federale è presente il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura
Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione
del Collegio:
-al dirigente Rotolo Augusto, sulla sanzione base di mesi 3 (tre), l’inibizione per mesi 2 (due);
-alle Società A.S.D. Junior Lucchese, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda
di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base determinata in € 300,00 (trecento).
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate,
accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata, dandone atto con separato provvedimento,
DISPONE
la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto
la definizione concordata.
Prosegue il dibattimento nei confronti dal calciatore Gabriele Maggi.
Il rappresentante della Procura, preso atto dell’avvenuta definizione ex art. 23 del C.G.S. da parte
degli altri deferiti, afferma essere stato provato quanto addebitato al giovane calciatore per il quale
chiede, tenuto conto del fatto che egli non possa essersi reso conto di aver commesso violazione dei
comportamenti da osservare, la sanzione dell’ammonizione.
Nulla in merito eccepisce il genitore del calciatore esercente la potestà.
La Commissione, riunita in camera di consiglio, così decide.
Sull’indebita partecipazione del calciatore al 1°To rneo Junior non esiste alcun dubbio e l’attività
svolta a difesa, attraverso l’affermazione che la sua partecipazione ad una gara è stata limitata a
qualche minuto, non costituisce né esimente né attenuante.
La semplice presenza nelle file di una Società essendo, al momento, tesserato per altro Ente
costituisce violazione di quelle norme di lealtà e correttezza che si richiedono nell’ambito sportivo in
conseguenza del tesseramento e che, comunque, debbono essere patrimonio individuale di
ciascuno ed in particolare di un giovanissimo o, come nella fattispecie, di chi per lui.
Il fatto è quindi accertato.
In ordine all’altro capo di incolpazione si osserva che:
-l’assenza, a decorrere da un certo periodo, dagli allenamenti con la squadra di appartenenza,
avvenuta in concomitanza con la richiesta di svincolo,
-il tesseramento con detta squadra, una volta ottenuta la liberatoria dall’A.S.D. Piazza al Serchio,
costituiscono molto più che un semplice indizio atto a confermare la fondatezza del deferimento.
Il deferimento è quindi da accogliere e da sanzionare, ritenendo doversi tenere conto, con
riferimento al giovanissimo calciatore (10 anni) che egli, a causa della giovanissima età, non poteva
essere in alcun modo consapevole di ciò che stava accadendo.
Tuttavia la C.D.T. richiama ancora una volta l’attenzione dei genitori dei giovani e giovanissimi
calciatori ed, ancor più, dei dirigenti delle società, non solo sull’opportunità educativa di inculcare nei
ragazzi la necessità dell’osservanza delle norme, ma anche il doversi garantire la tutela fisica del
calciatore evitando in tal modo le conseguenze in ordine alla responsabilità civile cui si va incontro
nel caso di partecipazione a gare o ad allenamenti, provini, etc., non autorizzati.
P.Q.M.
la Commissione infligge al calciatore Maggi Gabriele, la sanzione dell’ammonizione;
ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
-al dirigente Rotolo Augusto, l’inibizione per mesi 2 (due);
-alle Società A.S.D. Junior Lucchese, l’ammenda di € 200,00 (duecento).
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