• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
35 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati:
– Bolognini Stefano, calciatore dell’A.C.D. Casini cui viene contestata la violazione dell’art.
1, c. 1, in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S.;
– Baldi Alessandro, Dirigente dell’A.C.D. Casini per aver violato l’art. 1,.comma 1, in
relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F..
– della Società A.C.D. Casini, per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S.,
conseguente alle violazioni ascritte ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
35 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati:
- Bolognini Stefano, calciatore dell’A.C.D. Casini cui viene contestata la violazione dell’art.
1, c. 1, in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S.;
- Baldi Alessandro, Dirigente dell’A.C.D. Casini per aver violato l’art. 1,.comma 1, in
relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F..
- della Società A.C.D. Casini, per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S.,
conseguente alle violazioni ascritte ai propri tesserati.
A seguito di accertamenti compiuti nel corso dell’esame del reclamo proposto in ordine all’esito della
gara A.C.D. Casini / Amici Miei A.S.D., disputata nell’ambito del campionato di II ctg. in data
18.11.2012, il G.S.T. della Toscana ha accertato la posizione irregolare del calciatore Bolognini
Stefano nel corso di dieci gare di detto campionato.
Rilevato che l’irregolarità era dovuta al non avere il tesserato scontato la squalifica inflittagli
nell’ultima giornata di gara del campionato precedente, come indicato sul C.U. n. 71 del 31 maggio
2012, il G.S. trasmetteva gli atti alla Procura Federale.
L’Ufficio, acquisita la necessaria documentazione, accertato altresì che era presente nell’ambito di
dette gare quale Dirigente accompagnatore il Signor Baldi Alessandro, ha disposto il deferimento
contestando ai due tesserati le violazioni indicate in epigrafe ed alla Società di appartenenza la
relativa responsabilità oggettiva.
A seguito di rituale convocazione sono presenti:
- Bolognini Stefano;
- Baldi Alessandro;
- la Società A.C.D. Casini in persona del Signor Gori Gabriele.
Per la Procura Federale è presente il Sostituto Avvocato Marco Stefanini.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti dichiarano di aver raggiunto con la Procura
Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione
del Collegio:
- Al dirigente Baldi Alessandro, sulla pena base di mesi 3 (tre), l’inibizione per mesi 2 (due);
- al calciatore Bolognini Stefano la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara, sulla pena base
determinata in giornate 6 (sei);
- alle Società A.C.D. Casini, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di €
600,00 (seicento) sulla sanzione base determinata in € 900,00 (novecento), nonché la sanzione
della penalizzazione di punti 6 (sei) da scontarsi nella classifica del campionato 2013/2014.
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate,
accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni nei termini sopra indicati.
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
35 / P – stagione Sportiva 2012/2013.
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei seguenti tesserati:
– Bolognini Stefano, calciatore dell’A.C.D. Casini cui viene contestata la violazione dell’art.
1, c. 1, in relazione all’art. 22, c. 6, del C.G.S.;
– Baldi Alessandro, Dirigente dell’A.C.D. Casini per aver violato l’art. 1,.comma 1, in
relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F..
– della Società A.C.D. Casini, per la responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S.,
conseguente alle violazioni ascritte ai propri tesserati."