COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 188 – Reclamo in proprio del calciatore Aref Amer avverso dec. del G.S.T. Squalifica per 7 gare (C.U 62 del 02.05.2013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 66 del 30/05/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
188 – Reclamo in proprio del calciatore Aref Amer avverso dec. del G.S.T. Squalifica per 7
gare (C.U 62 del 02.05.2013)
Il Giudice Sportivo Territoriale, chiamato a pronunciarsi su fatti e situazioni occorsi durante la gara
Marina la Portuale – Signa 1914, squalificava il calciatore Aref Amir, portiere della soc. Signa, con
la seguente motivazione;
“A fine gara dava una leggera pacca sulla spalla del Dg e lo offendeva. Di poi dava un calcio ad un
bidone di immondizia in segno di plateale dissenso.”
La decisione, pubblicata sul C.U 62 del 02/05/2013 veniva impugnata, in proprio, dal calciatore.
La consueta, necessaria, istruttoria del reclamo ne preclude l'esame.
Infatti l’art. 38 Comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva fissa in sette giorni il termine ultimo e
perentorio entro il quale si possono impugnare innanzi questa C.D. le decisioni assunte dal G.S.T..
Nel caso che occupa, a fronte di una decisione resa pubblica attraverso il C.U 62 del 02/05/2013 il
reclamo è stato inoltrato in data 10 maggio 2013, un giorno oltre il termine stabilito che si ripete
essere perentorio e non suscettibile di valutazioni.
P.Q.M.
La C.D.T dichiara inammissibile il reclamo del sig. Aref Amer ed ordina l’incameramento della tassa
relativa
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