• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEI CONFRONTI DI
1) RICCI Emanuele;
2) A.S.D. SULPIZIA;
affinché rispondano:
“- Il Ricci Emanuele: A) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi degli
artt.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; B) della violazione dell’art.5, comma 1, del C.G.S.,
che vieta l’uso di espressioni offensive o irriguardose nel corso di manifestazioni pubbliche;
– La società A.S.D. Sulpizia: ai sensi dell’art.4, comma 2 e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di
responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamenti posti in essere dal suo dirigente, Sig.
Emanuele Ricci.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEI CONFRONTI DI
1) RICCI Emanuele;
2) A.S.D. SULPIZIA;
affinché rispondano:
“- Il Ricci Emanuele: A) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi degli
artt.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; B) della violazione dell’art.5, comma 1, del C.G.S.,
che vieta l’uso di espressioni offensive o irriguardose nel corso di manifestazioni pubbliche;
- La società A.S.D. Sulpizia: ai sensi dell’art.4, comma 2 e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di
responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamenti posti in essere dal suo dirigente, Sig.
Emanuele Ricci.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con provvedimento datato 16 gennaio 2013 (4192/1221 pf 11-12 GR/mg), ritualmente
comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare
Territoriale i soggetti elencati in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra riportati.
All’udienza di trattazione del 23/05/2013, ore 18:00, è presente il rappresentante della Procura
Federale il quale dichiara che tra il Dirigente Ricci Emanuele ed il Presidente della società A.S.D.
Sulpizia e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S come
da separato verbale, ovverosia la sanzione l’ammenda di €.334,00 a carico del Dirigente Ricci
Emanuele e della società.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la qualificazione
dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti del
dirigente Ricci Emanuele l’ammenda di €.334,00 e della società A.S.D. Sulpizia l’ammenda di
€.334,00;
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Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEI CONFRONTI DI
1) RICCI Emanuele;
2) A.S.D. SULPIZIA;
affinché rispondano:
“- Il Ricci Emanuele: A) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi degli
artt.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; B) della violazione dell’art.5, comma 1, del C.G.S.,
che vieta l’uso di espressioni offensive o irriguardose nel corso di manifestazioni pubbliche;
– La società A.S.D. Sulpizia: ai sensi dell’art.4, comma 2 e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di
responsabilità oggettiva, per i comportamenti antiregolamenti posti in essere dal suo dirigente, Sig.
Emanuele Ricci."