COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale 1) MAGRONI ANTONIO; 2) POL. D. PISTRINO; affinché rispondano: “- Il Sig. Antonio Magroni, Presidente della società Pol. D. Pistrino, per la violazione degli art.1, comma 1, e 5, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’allenatore di base della FIGC iscritto al Settore Tecnico sig. Gambacorta; – La società Pol. D. Pistrino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta a proprio Presidente nonché legale rappresentante.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale 1) MAGRONI ANTONIO; 2) POL. D. PISTRINO; affinché rispondano: “- Il Sig. Antonio Magroni, Presidente della società Pol. D. Pistrino, per la violazione degli art.1, comma 1, e 5, comma 1, del C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità esprimendo pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’allenatore di base della FIGC iscritto al Settore Tecnico sig. Gambacorta; - La società Pol. D. Pistrino a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta a proprio Presidente nonché legale rappresentante. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con provvedimento datato 25 febbraio 2013 (5088/672 pf 12 13/MS/vdb), ritualmente comunicato alle parti, il Vice Procuratore Federale Avv. Marco Squicquero ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i soggetti elencati in epigrafe per rispondere degli addebiti sopra riportati. All’udienza di trattazione del 23/05/2013, ore 18:30, è presente il rappresentante della Procura Federale il quale dichiara che tra il Presidente della società Pol. D. Pistrino Sig. Magroni Antonio e la Procura è stata concordata una sanzione ridotta ai sensi dell’art. 23 del C.G.S come da separato verbale, ovverosia la sanzione dell’inibizione di mesi 2 e giorni 20 a carico del Sig. Magroni Antonio e l’ammenda di €. 667,00 a carico della società Pol. D. Pistrino. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, vista la richiesta di patteggiamento, ritiene corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate nonché l’assenza di motivi ostativi, applica nei confronti del Sig. Magroni Antonio l’inibizione di mesi 2 e giorni 20 e l’ammenda di €.667,00 a carico della società Pol. D. Pistrino.
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