COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD MONTEFALCO – NOCERA UMBRA DISPUTATA A MONTEFALCO IL 27.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE SIMONE FRANCESCO PER OTTO GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD MONTEFALCO - NOCERA UMBRA DISPUTATA A MONTEFALCO IL 27.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE SIMONE FRANCESCO PER OTTO GARE; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.05.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Montefalco, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara la Commissione osserva quanto segue. La condotta posta in essere dal calciatore De Simone Francesco deve qualificarsi in termini di offensività nei confronti del direttore di gara per le frasi proferite. Quanto al resto si è potuto accertare che il calciatore colpiva con la mano il cartellino del direttore di gara senza tuttavia riuscire nell’intento di farlo cadere. Alla luce di quanto precede questa Commissione ritiene pertanto equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore De Simone Francesco a quattro giornate effettive di gara, atteso che la decisione è basata sull’erroneo presupposto che il calciatore De Simone abbia colpito la mano del direttore di gara e non già il solo cartellino. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore De Simone Francesco a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo. -
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it