COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MONTEFALCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ASD MONTEFALCO – NOCERA UMBRA DISPUTATA A MONTEFALCO IL 27.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE SIMONE FRANCESCO PER OTTO GARE;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD MONTEFALCO IN RIFERIMENTO
ALLA GARA ASD MONTEFALCO - NOCERA UMBRA DISPUTATA A MONTEFALCO IL
27.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
NR. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN
RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DE SIMONE FRANCESCO PER OTTO
GARE;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.05.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Montefalco, chiedendo la riduzione
della sanzione. Era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara la
Commissione osserva quanto segue.
La condotta posta in essere dal calciatore De Simone Francesco deve qualificarsi in
termini di offensività nei confronti del direttore di gara per le frasi proferite. Quanto al
resto si è potuto accertare che il calciatore colpiva con la mano il cartellino del direttore
di gara senza tuttavia riuscire nell’intento di farlo cadere.
Alla luce di quanto precede questa Commissione ritiene pertanto equo ridurre la
squalifica inflitta dal G.S. al calciatore De Simone Francesco a quattro giornate effettive
di gara, atteso che la decisione è basata sull’erroneo presupposto che il calciatore De
Simone abbia colpito la mano del direttore di gara e non già il solo cartellino.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore De Simone Francesco
a quattro giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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