COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL S. ORSOLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL S. ORSOLA – TORGIANO DISPUTATA A SCHIAVO DI MARSCIANO IL 20.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 63 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €.1.000,00 ALLA SOCIETA’;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL S. ORSOLA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL S. ORSOLA – TORGIANO DISPUTATA A SCHIAVO DI
MARSCIANO IL 20.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. NR. 63 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA DI €.1.000,00 ALLA
SOCIETA’;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.05.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Real S. Orsola, chiedendo la riduzione
della sanzione. Non era presente l’arbitro della gara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti ufficiali della gara ed in particolare della disamina del supplemento
del rapporto di gara i fatti contestati appaiono pacifici. Il comportamento offensivo tenuto
dai sostenitori del Real S. Orsola connotato anche da insulti di stampo razziale nei
confronti di un giocatore della squadra avversaria; la partecipazione a fine gara di alcuni
tesserati del Real S. Orsola ad una rissa con alcuni tesserati della squadra avversaria; le
offese proferite all’indirizzo dell’arbitro, mentre lo stesso lasciava il terreno di gioco, da
persona non presente in lista individuata quale sostenitore della società Real S. Orsola.
Alla luce di quanto precede la sanzione inflitta dal G.S. merita integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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