Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 137 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALESTANESE Avverso dichiarazione di inammissibilità delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 45 bis del 16.5.2013 gara AUDACE – CALESTANESE del 12.5.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 29/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 137 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. CALESTANESE Avverso dichiarazione di inammissibilità delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 45 bis del 16.5.2013 gara AUDACE – CALESTANESE del 12.5.2013 L’ A.S.D. CALESTANESE ricorre avverso il sopraindicato provvedimento, che ritiene errato poiché, a parere della istante “i termini procedurali (C.U. F.I.G.C. 119/A del 17/1/2013) sono stati rispettati in quanto il reclamo è stato inviato per raccomandata con R.R. alla delegazione di Parma e alla società Audace e anticipato via fax alla stessa delegazione entro le ore 12 del giorno dopo la gara, quindi addirittura 24 ore prima del termine imposto dalla delibera di abbreviazione dei termini”. “Il G.S. dimentica però che con il C.U. 120/A in pari data, quindi da ritenersi sostitutivo di quello precedente, dispone” altre procedure. “La modalità di invio con altro mezzo idoneo non esclude la raccomandata con R.R. per cui si ritiene che l’obbligo dell’invio del reclamo alla controparte sia stato rispettato”. Il reclamo al G.S. “non può essere dichiarato inammissibile in quanto esistono tutti i presupposti e i requisiti che lo rendono possibile, probabile, motivato e accettabile”. “Alla luce di quanto sopra la scrivente intende quindi impugnare la decisione del G.S.Territoriale (Delegazione di Parma), chiedendo che la stessa venga riformata con una nuova decisione”. L’U.S. AUDACE, della quale è stato sentito un dirigente assistito da persona di fiducia , controdeduce per : 1) Inammissibilità del reclamo per indeterminatezza della domanda in quanto “non è dato sapere quale sia la domanda di cui l’A.S.D. Calestanese chiese l’accoglimento alla Commissione Disciplinare territoriale, ragione per cui la scrivente si trova impossibilitata a svolgere adeguate difese di merito”; 2) infondatezza del reclamo, in quanto “copia del reclamo è stato inviato alla scrivente soltanto a mezzo raccomandata R.R., pervenuta all’A.S.D. AUDACE ben oltre il termine previsto dal C.U. 119/A del 17.1.2013. Irrilevante risulta il fatto che la raccomandata A.R. non sia espressamente esclusa dai mezzi di invio del reclamo, perché il modus procedendi” seguito dalla controparte sia ritenuto corretto. Il C.U. prevede l’obbligo di contestualità tra deposito dell’atto di reclamo presso il G.S. e invio, a mezzo telefax o mezzo equipollente, dell’atto alla controparte”. Cita al riguardo una decisione della Commissione Disciplinare Nazionale sull’argomento e chiede, in via preliminare, che il ricorso dell’A.S.D. CALESTANESE venga dichiarato inammissibile per indeterminatezza e genericità; in via principale, rigettare lo stesso perché infondato. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - visto il ricorso dell’U.S.CALESTANESE, che giudica ammissibile, e le controdeduzioni dell’U.S. AUDACE; - preso atto delle disposizioni i cui al C.U. F.I.G.C. n. 119/A del 17.1.2013 avente per oggetto “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate” dei campionati relativi alla stagione sportiva 2012/2013 e avute presenti le procedure in esso indicate; - osservato che il C.U. F.I.G.C. n. 120/A citato dalla ricorrente, non sostituisce il precedente C.U. 119/a, ma detta norme riguardanti le gare di play off e play out; - vista la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al C.U. n. 50 del 5.5.2008 App. A.S.P. CALCETTO AVEZZANO su analogo caso; - ritenuto che relativamente alla specie del reclamo proposto in primo grado, trattandosi di reclamo da proporsi e discutere in via di urgenza, l’uso della lettera raccomandata, tanto per la proposizione del reclamo, quanto per l’invio di copia del reclamo alla controparte (come effettuato dalla reclamante) non è previsto dalle modalità procedurali afferenti l’abbreviazione dei termini” di cui alle disposizioni contenute nel C.U. F.I.G.C. n. 119/A perché sia instaurato correttamente il contraddittorio nei confronti della società controparte, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dall’A.S.D. CALESTANESE, confermando l’omologazione del risultato conseguito sul campo : AUDACE 1 – CALESTANESE 0, come deciso dal primo Giudice. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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