FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.
Il Consiglio Federale
- Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18
maggio 2012;
- visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della
documentazione prodotta dalla società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla
Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei
“criteri infrastrutturali” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al
campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dai citati comunicati, per il seguente
motivo:
- mancato deposito della documentazione, di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, lett. A),
punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, comprovante l’avvenuta
concessione della disponibilità dello Stadio “O. Granillo” di Reggio Calabria da parte della
Reggina Calcio S.p.A., titolare della concessione in uso e gestione del suddetto impianto in
forza di una convenzione ventennale stipulata con il Comune di Reggio Calabria
- vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha
informato la società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei
suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Seconda Divisione 2012/2013;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l., nel
termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha
presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
- preso atto delle comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la CO.VI.SO.C. e la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi, ciascuna per quanto di competenza, hanno informato la società
HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo I e al Titolo
III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai
fini dell’ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt.
3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2012/2013).