FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato A.S. MARTINA FRANCA 1947 S.r.l.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato A.S. MARTINA FRANCA 1947 S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. MARTINA FRANCA 1947 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dai citati comunicati, per i seguenti motivi: - mancato deposito della licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, relativa allo Stadio “G.D. Tursi” di Martina Franca, di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali” lett. A), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012; - lo Stadio “G.D. Tursi” di Martina Franca, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, non rispetta i sotto elencati requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” di cui all’allegato C) del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012: - Art. 1 Dimensione del terreno di gioco: risulta una lunghezza superiore al massimo consentito di m. 105; - Art. 7 Impianto di illuminazione: non sono stati notificati i dati d’illuminamento. Non è stato trasmesso l’impegno all’adeguamento dell’impianto stesso; - Art. 9 Spogliatoi squadre: risulta insufficiente il numero dei servizi igienici; - Art. 10 Spogliatoi arbitri: mancano un lavabo ed il lettino per massaggi; - Art. 11 Infermeria per giocatori e arbitri, accesso mezzi di soccorso, dotazioni sanitarie: il locale infermeria è risultato privo delle dotazioni minime richieste; - Art. 12 Locale per il controllo antidoping: assenza del locale antidoping; - Art. 15 Sedute individuali: mancata numerazione dei posti. - vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società A.S. MARTINA FRANCA 1947 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2012/2013; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.S. MARTINA FRANCA 1947 S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; - preso atto delle comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la CO.VI.SO.C. e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ciascuna per quanto di competenza, hanno informato la società A.S. MARTINA FRANCA 1947 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo I e al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società A.S. MARTINA FRANCA 1947 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2012/2013).
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