FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 21/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economicofinanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per il seguente motivo: „h mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di £á 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013 previsti dai citati comunicati, per i seguenti motivi: - mancato rispetto della prescrizione di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, lett. A), punto 3), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, in quanto l’istanza di deroga a svolgere l’attività per la stagione 2012/2013 nello Stadio “G. Pistoni” di Ivrea e relativa ad un impianto non ubicato nella Regione in cui ha sede la società; - mancato deposito della documentazione, di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali” lett. A), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, comprovante la disponibilità dello Stadio “G. Pistoni”; - mancato deposito della licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, relativa allo Stadio “G. Pistoni” di Ivrea, di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali” lett. A), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012; - viste le comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2012/2013; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha presentato ricorsi; - esaminati i ricorsi proposti; - visto il parere espresso dalla Co.Vi.So.C.; - visto il parere espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali; - ritenuto che il ricorso della società sia meritevole di accoglimento per le ragioni esposte dalla reclamante e tenuto conto in particolare che la Regione Valle D’Aosta non dispone ad oggi di altro impianto avente i requisiti richiesti che avrebbe consentito al S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l., di accedere ad altra struttura nella regione in deroga alle disposizioni previste; - preso atto della comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ha informato la società S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere i ricorsi della società S.C. VALLEE D’AOSTE S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2012/2013).
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