FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/A del 19 Luglio 2012 – Non ammissione al campionato U.S. FOGGIA S.p.A.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 8/A del 19 Luglio 2012 – Non ammissione al campionato U.S. FOGGIA S.p.A. Il Consiglio Federale - Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. FOGGIA S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per i seguenti motivi: - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 591.190,00; - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile, come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2011; - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento del debito IRES relativo al periodo d’imposta 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. FOGGIA S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dai citati comunicati, per il seguente motivo: - mancato deposito della licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, relativa allo Stadio “P. Zaccheria” di Foggia, di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali” lett. A), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012; - viste le comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società U.S. FOGGIA S.p.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2012/2013; - constatato che, avverso tali decisioni negative, la società U.S. FOGGIA S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012; - rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2012/2013, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società U.S. FOGGIA S.p.A. della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2012/2013).
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