FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 9/A del 19 Luglio 2012 – Non ammissione al campionato U.S. SIRACUSA S.r.l.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 9/A del 19 Luglio 2012 – Non ammissione al campionato U.S. SIRACUSA S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. SIRACUSA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per i seguenti motivi: - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 74.788,00; - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2011; - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta 2008; - vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con le quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società U.S. SIRACUSA S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2012/2013; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. SIRACUSA S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012; - rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2012/2013, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società U.S. SIRACUSA S.r.l. della Licenza Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2012/2013).
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