LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 12) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
12) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo CUCINOTTI/S.S.D.ACIREALE CALCIO 1946
Con Racc.A.R. in data 7/03/2013 il sig.Danilo CUCINOTTI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.800,00 maturata fino al mese di dicembre 2012 in quanto poi svincolato.Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originate della Racc.A.R. inviata alla Società (così come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Danilo CUCINOTTI, nei confronti della Società A.S.D.ACIREALE 1946 S.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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