LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 19) RICORSO DEL CALCIATORE Antonino CAMPANELLA/A.C.R.MESSINA S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
19) RICORSO DEL CALCIATORE Antonino CAMPANELLA/A.C.R.MESSINA S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/03/2013 il sig.Antonino CAMPANELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Antonino CAMPANELLA della somma di €.3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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