LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CHIANESE/S.S.D.CALCIO CITTA’DI BRINDISI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
21) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CHIANESE/S.S.D.CALCIO CITTA'DI BRINDISI
Con Racc.A.R. in data 6/03/2013 il sig.Vincenzo CHIANESE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società. S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.25.286,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di aver percepito rate per €.12.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.686,00.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società (cosi come previsto dall'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Vincenzo CHIANESE nei confronti della Società S.S.D.CALCIO CITTA' DI BRINDISI per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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