COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare – Che il Procuratore Federale Vicario con nota del 06 Marzo 2013, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE – C.R. BASILICATA: GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 30 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ART. 15 DEL G.G.S. E 1 COMMA 1 C.G.S. per aver, in violazione della clausola compromissoria, presentato querela nei confronti del calciatore LISTA NICOLA, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del CONSIGLIO FEDERALE per un reato perseguibile ad impulso di parte; SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI ASCRIVIBILI AL PROPRIO CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI GIASI ALESSIO NICOLA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 05/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare - Che il Procuratore Federale Vicario con nota del 06 Marzo 2013, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 30 DELLO STATUTO FEDERALE IN RELAZIONE ALL’ART. 15 DEL G.G.S. E 1 COMMA 1 C.G.S. per aver, in violazione della clausola compromissoria, presentato querela nei confronti del calciatore LISTA NICOLA, senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del CONSIGLIO FEDERALE per un reato perseguibile ad impulso di parte; SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI ASCRIVIBILI AL PROPRIO CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI GIASI ALESSIO NICOLA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; - Che la ridetta C.D.T. nella seduta del 25 Maggio 2013 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione dell’ Avv. Nicola Monaco per la PROCURA FEDERALE, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA inibizione per mesi sei (6); SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA ammenda di € 2.000,00; e del solo TUBITO GIANFRANCO nella sua qualità di Legale Rappresentante della SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA il quale, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere della facoltà dall’art. 23 C.G.S. prevista, sollecitava la reiezione del deferimento a carico del Sodalizio da lui rappresentato e il rigetto delle richieste dalla PROCURA FEDERALE formalizzate; - Che GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA, benché regolarmente convocato, non si presentava. Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA e SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Osservato, preliminarmente, come dalla lettura dell’atto di deferimento emergano errori, ove vengono indicati data e luogo diversi da quelli di effettivo svolgimento dei fatti; Considerato come detti errori siano per vero da qualificarsi solo in parte ascrivibili a refusi di stampa in difetto di doverosa collazione del documento presentato all’esame di questa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA e come tali stigmatizzabili e che in ogni caso gli stessi possono dirsi superabili una volta procedutosi al complessivo esame della documentazione prodotta; Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione di GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA e la conseguente, omessa, coltivazione di attività difensive, consentono di argomentare come non risultino acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate; Analizzata la documentazione dalla PROCURA FEDERALE esibita a sostegno della propria azione, nella quale risulta acquisita dichiarazione raccolta in sede di indagine nel corso della quale il deferito GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA ha confermato di aver prodotto querela, copia della quale è depositata in atti, a carico del giocatore LISTA NICOLA appartenente alla SOCIETA’ SPORTING FRANCAVILLA senza chiedere l’autorizzazione prevista dallo STATUTO FEDERALE della F.I.G.C. ed accertato di conseguenza come la condotta dal ripetuto GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA tenuta possa integrare le contestate violazioni di cui agli artt. 30 dello STATUTO FEDERALE in relazione all’art. 15 del G.G.S. e 1 comma 1 C.G.S.; Accertato nondimeno come la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA, in ragione delle violazioni a GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA ascritte debba ai sensi dell’art. 04 comma 02 C.G.S. rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e come tale sia a sua volta passibile di sanzione; Ritenuto in definitiva e per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara sia emersa, seppure con diverso grado di colpa, la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; In particolare, quanto a GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA perché in violazione degli artt. 30 dello STATUTO FEDERALE in relazione all’art. 15 del G.G.S. e 1 comma 1 C.G.S. presentava querela nei confronti del calciatore LISTA NICOLA della SOCIETA’ SPORTING FRANCAVILLA senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del CONSIGLIO FEDERALE della F.I.G.C., nonché perché in violazione di cui all’art. 01 comma 3 C.G.S. non si presentava, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; Quanto alla SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA perché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte a GIASI ALESSIO NICOLA calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA; Considerato, tuttavia, come la particolare natura dei fatti, accaduti peraltro in epoca ormai remota, l’esigenza di tutela all’integrità fisica del soggetto leso, la concitazione del momento e il conseguente coinvolgimento emotivo, possano da questa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE essere valutate come circostanze attenuanti rispetto alle accuse al deferito dalla PROCURA FEDERALE mosse; Ritenuto, nondimeno, come il comportamento dalla SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA, che nell’immediatezza degli eventi si era attivata al fine di scongiurare l’assunzione di eventuali iniziative da parte del proprio tesserato senza preventiva autorizzazione federale, anche in sede di audizione tenuto, possa qualificarsi comunque collaborativo e come tale meritevole di attenzione ai sensi dell’art. 24 C.G.S. da parte dell’adita COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE; Osservato, in definitiva, come in ragione di quanto in motivazione meglio rappresentato, questa C.D.T. stimi lecita, in forza anche di emergenze Giurisprudenziali a riguardo, l’applicazione nei confronti di GIASI ALESSIO NICOLA e SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate; P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dall’Avv. Nicola Monaco per la PROCURA FEDERALE, in sede di audizione del 25 Maggio 2013 formalizzate, così provvede ed irroga a: • GIASI ALESSIO NICOLA, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società Polisportiva SALANDRA squalifica per mesi quattro (4); • SOCIETA’ POLISPORTIVA SALANDRA ammenda di € 400,00. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S., comunicata alla PROCURA FEDERALE nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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