COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BARTOLACCI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 93 DEL 23.5.2013 (Gara: CASTRENSE – TUSCANIA del 18.5.2013 – Coppa Provincia di Viterbo Juniores)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BARTOLACCI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 93 DEL 23.5.2013 (Gara: CASTRENSE – TUSCANIA del 18.5.2013 – Coppa Provincia di Viterbo Juniores) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società in titolo assume che il comportamento del proprio calciatore BARTOLACCI sarebbe stato oggetto di errata interpretazione da parte dell’arbitro. Lo stesso giocatore, ad avviso della ricorrente, avrebbe toccato involontariamente il Direttore di gara, gesticolando verso di lui e, successivamente, avrebbe sputato in terra e non all’indirizzo dello stesso arbitro. La reclamante, su tali presupposti, conclude con la richiesta di una significativa riduzione della squalifica ritenuta eccessiva in rapporto ai fatti descritti. Dalla lettura del referto arbitrale emerge, di contro, che il BARTOLACCI, espulso per offese all’arbitro, gli si avvicinava minacciosamente, lo spingeva e, condotto via da un compagno di squadra, sfiorava lo stesso Direttore di gara con uno sputo. Attestata la preponderanza del contenuto degli atti ufficiali (art. 35 del C.G.S.), le doglianze della reclamante appaiono prive di fondatezza, per cui la squalifica inflitta, del tutto adeguata, non presenta margini di riesame. Stante quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società TUSCANIA CALCIO e, quindi, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it