F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO CALC. FABRIS MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 N.O.I.F. – NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA DEL 13.7.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
2) RICORSO CALC. FABRIS MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 N.O.I.F. – NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA DEL 13.7.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2013)
Il Procuratore Federale Vicario ha deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il legale rappresentante della AS Biellese 1902 (di seguito anche “Biellese”), nonché alcuni dirigenti e collaboratori della stessa predetta società per avere, in concorso tra loro, costituito delle provviste di denaro, attraverso ricevute di rimborsi spese non veridiche, per poter procedere al pagamento di compensi e premi in nero – poi effettuati – in favore di propri calciatori e dirigenti, con ciò concorrendo al dissesto economico finanziario della Biellese. Ha, altresì, deferito i calciatori della Biellese (indicati al punto 6 dell’atto di deferimento), tra cui Marco Fabris, per avere pattuito e riscosso i suddetti compensi e premi in nero, oltre, alla stessa Biellese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri tesserati, dirigenti e calciatori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 C.G.S.. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 94 N.O.I.F. «sono vietati: a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato». Alcune posizioni venivano definite con patteggiamento ex art. 23 C.G.S. e formalizzate con Com. Uff. n. 47/CDN del 4.12.2012. Altri deferiti, costituitisi nel procedimento di prime cure, hanno invece chiesto il loro proscioglimento, sotto diversi profili, svolgendo eccezioni di improcedibilità per violazione dei termini per la conclusione delle indagini, di intervenuta prescrizione dell’illecito disciplinare e deducendo in ordine alla genericità ed infondatezza, nel merito, degli addebiti loro contestati. Preliminarmente esaminate e disattese le eccezioni di improcedibilità e prescrizione avanzate dalle difese dei calciatori deferiti, la C.D.N. riteneva, nel merito, il deferimento fondato e, per quanto qui specificamente interessa, accertava che «gli importi in nero pattuiti e riscossi» dal calciatore Fabris Marco ammontano ad € 22.525,00. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la C.D.N. comminava ai deferiti le sanzioni come sostanzialmente richieste dalla Procura e, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento d’appello, infliggeva al calciatore Fabris Marco 2 mesi di squalifica ed € 5.000,00 di ammenda. Avverso la suddetta decisione di cui al Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012, il sig. Marco Fabris propone reclamo con atto del 15.1.2013, sostenendo di aver ricevuto notizia della impugnata decisione, in data 11.1.2013 solo tramite la telefonata di un amico. Il reclamante eccepisce, dunque, preliminarmente, difetto di notifica e conseguente «nullità procedimentale», evidenziando come mai nessuna comunicazione relativa al procedimento di cui trattasi sia stata effettuata presso la sua residenza. In tal ottica, espone di non giocare più a calcio dal 2009, stagione in cui ha giocato con l’Albignasego Calcio. Il vizio nella instaurazione del procedimento di contestazione, a dire del reclamante, avrebbe impedito ogni sua utile difesa nel giudizio innanzi alla C.D.N.. Nel merito, il sig. Fabris fa presente che la sua posizione è già stata oggetto di procedimento tributario, «che si è concluso con un parziale stralcio delle sanzioni» e che, come già dedotto in quella sede, «del sistema di asseriti falsi rimborsi i calciatori (quantomeno il sottoscritto) non erano certo a conoscenza». Pur contestando, pertanto, nel merito ogni suo coinvolgimento e responsabilità insiste nella richiesta di rinnovazione del procedimento, attesi i lamentati vizi dello stesso. Alla seduta innanzi a questa C.G.F. è comparso il reclamante personalmente, assistito dall’avv. Filippi, che ha illustrato e precisato il reclamo e le relative conclusioni. È altresì comparso il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritiene questa Corte di non poter procedere all’esame delle eccezioni e deduzioni svolte dal sig. Marco Fabris, essendo il reclamo inammissibile, poiché proposto avverso decisione passata in giudicato, in ordine alla quale la tutela degli asseriti diritti e interessi del reclamante poteva, semmai, essere assicurata dal rimedio previsto e disciplinato dall’art. 39 C.G.S., ove ritenuti sussistenti i presupposti dallo stesso richiesti. Ogni altro profilo resta, dunque, assorbito. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Fabris Marco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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