F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO S.C. VALLÉE D’AOSTE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FILIPPELLA FILIPPO; – AMMENDA DI € 40.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II), “CRITERI INFRASTRUTTURALI”, LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3166/80 PF12-13/SP/PP DEL 27.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO S.C. VALLÉE D’AOSTE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FILIPPELLA FILIPPO; - AMMENDA DI € 40.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II), “CRITERI INFRASTRUTTURALI”, LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3166/80 PF12-13/SP/PP DEL 27.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la Società S.C. Vallée D’Aoste S.r.l ed il suo Presidente p.t. ing. Filippo Filippella hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013 con la quale alla Società medesima è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 ed al suo Presidente p.t., ing. Filippo Filippella, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 per non aver depositato, entro il termine del 20.6.2012, la prescritta documentazione presso la Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C.. La Società appellante ha lamentato che erroneamente il Giudice di prime cure ha ritenuto tardivo il deposito della documentazione, in quanto tale deposito è avvenuto tempestivamente ed inoltre la stessa Commissione Criteri Infrastrutturali, nella nota del 6.8.2012 diretta alla Procura Federale, ha riconosciuto l’avvenuta consegna della documentazione nel termine previsto. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il deposito della prescritta documentazione è avvenuto tardivamente, come attestato, tra l’altro, dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, proprio nella nota del 6 agosto 2012 diretta alla Procura Federale. Dalla citata nota si evince, altresì, che la Società appellante, che in un primo momento aveva proposto istanza in deroga a svolgere l’attività presso lo Stadio “G. Pistoni” di Ivrea (istanza comunque non corredata della necessaria documentazione comprovante la disponibilità del suddetto impianto e della relativa licenza di cui all’art. 68 del TULPS) ha poi cambiato impianto, individuandolo nello Stadio “F. Cerutti” di San Giusto Canadese per il quale, nel termine previsto, non ha depositato la prescritta documentazione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Vallée d’Aoste di Saint Christophe (Aosta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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