F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it 9) RICORSO AS GUBBIO 1910 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GUERRI SIMONE INFLITTE SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 5.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 181/CGF del 14 Febbraio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 06 Giugno 2013 e su www.figc.it
9) RICORSO AS GUBBIO 1910 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GUERRI SIMONE INFLITTE SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 5.2.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 118/DIV del 5 febbraio 2013, a seguito della gara Pisa/Gubbio del 3 febbraio 2013, ha inflitto al calciatore Simone Guerri della A.S. Gubbio 1910 S.r.l. la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale”. La A.S. Gubbio 1910 S.r.l., in persona del Presidente sig. Marco Fioriti, ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che la adrenalina e la tensione agonistica avrebbero potuto portare alcuni giocatori del Gubbio, tra cui Simone Guerri, a protestare nei confronti della terna arbitrale e che in realtà non sarebbe stato posto in essere dal sig. Guerri alcun atteggiamento offensivo nei confronti della terna arbitrale. Di talché, nel segnalare l’encomiabile professionalità del calciatore e la sua correttezza sportiva, ha chiesto in via preliminare l’annullamento della sanzione e, comunque, l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla squalifica per due giornate. Il ricorso è in parte fondato e va accolto e, per l’effetto, la sanzione della squalifica per due gare effettive va ridotta ad una gara effettiva. Dal rapporto dell’Arbitro, sig. Ivano Pezzuto, emerge che al 31’ del secondo tempo il n. 11 del Gubbio, Simone Guerri, è stato espulso “come da segnalazione assistente Boz”. Il rapporto dell’assistente sig. Francesco Boz indica che “al 31’ del s.t. richiamavo l’attenzione dell’arbitro per far espellere il n° 11 Guerri Simone (Società Gubbio) in quanto già sostituito protestava nei miei confronti e nei confronti del direttore di gara dopo una decisione arbitrale, alzandosi dalla panchina ed avvicinandosi verso di me con gesta plateali e profferendo varie frasi con urla, tra cui: ‘che cazzo fate! Non guardate un cazzo!’; il tutto al di fuori dell’area tecnica”. La Corte ritiene che, pur in presenza di una condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, possa nel caso di specie valutarsi come circostanza attenuante il fatto che l’espressione offensiva può sostanzialmente ridursi ad una sola e la considerazione che una concausa della stessa può essere individuata nell’essersi verificato l’episodio a secondo tempo ampiamente inoltrato, quando la tensione agonistica ed il risultato avverso hanno potuto produrre una crescente, anche se non giustificata, emotività nell’atleta. Al parziale accoglimento del ricorso segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 s.r.l. di Gubbio (Perugia) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Guerri Simone a 1 giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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