COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI 2010 – GARA BARANO CALCIO I UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 6.04.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI 2010 – GARA BARANO CALCIO I
UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 6.04.2013 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza, benché ritualmente convocata, della società,
che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei
termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del
Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97
dell’11.04.2013, pag. 2148), con la quale è stata inflitta, alla società medesima, la punizione sportiva
della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché
l’ammenda di euro 250.00, relativa alla prima rinuncia. Il reclamo va dichiarato inammissibile. La
società ricorrente, infatti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, e dell'art. 33, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l'atto d'impugnazione, in quanto finalizzato anche alla
modifica del risultato acquisito sul campo, sia a questa C.D.T., sia alla società controparte, la quale
assume, nel procedimento disciplinare in argomento, la qualità di controinteressata. L'innanzi
sottolineata inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Uomo Nuovo Napoli 2010;
dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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