COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI 2010 – GARA BARANO CALCIO I UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 6.04.2013 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 150. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO UOMO NUOVO NAPOLI 2010 – GARA BARANO CALCIO I UOMO NUOVO NAPOLI 2010 DEL 6.04.2013 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza, benché ritualmente convocata, della società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 97 dell’11.04.2013, pag. 2148), con la quale è stata inflitta, alla società medesima, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di euro 250.00, relativa alla prima rinuncia. Il reclamo va dichiarato inammissibile. La società ricorrente, infatti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, e dell'art. 33, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto inviare l'atto d'impugnazione, in quanto finalizzato anche alla modifica del risultato acquisito sul campo, sia a questa C.D.T., sia alla società controparte, la quale assume, nel procedimento disciplinare in argomento, la qualità di controinteressata. L'innanzi sottolineata inammissibilità preclude l'esame del reclamo nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Uomo Nuovo Napoli 2010; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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