COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALDIANO – GARA VALDIANO / S. CIPRIANO TEMERARIA DEL 19.05.2013 – PLAY OFF PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 151. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALDIANO – GARA VALDIANO / S. CIPRIANO TEMERARIA DEL 19.05.2013 – PLAY OFF PROMOZIONE La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, dalla puntuale disamina degli atti, sono emersi elementi di gravità, nei deplorevoli comportamenti del tesserato Onnembo Simone della società Valdiano. In particolare, il calciatore ha avvicinato la sua testa a quella dell’assistente ufficiale n. 2, a seguito della decisione arbitrale di espulsione per doppia ammonizione. Analogo comportamento minaccioso ed ingiurioso è stato esercitato nei confronti dell’arbitro e reiterato negli spogliatoi, con minacce dirette al direttore di gara. La particolare animosità del calciatore Onnembo Simone si è confermata con i calci ed i pugni che hanno danneggiato la porta degli spogliatoi. Tali particolari aggravanti non possono essere ricondotte nell’alveo di quelle decisioni, richiamate dalla reclamante nel corpo del ricorso, in quanto la continuità della condotta del calciatore non è, a giudizio di questa C.D.T., sovrapponibile alle decisioni riportate a titolo esemplificativo. Deve aggiungersi che, peraltro, nel rapporto redatto dal Commissario di Campo vengono confermati i fatti, come riportati nel referto dell’assistente ufficiale n. 2 e, conseguenzialmente, sanzionati dal Giudice di prime cure, con commisurazione corrispondente alla loro effettiva gravità. P.Q.M. DELlBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Valdiano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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